Offerte con prodotti di Paesi terzi e tempi di esecuzione: ambito di applicazione dell’art. 170 d.lgs. n. 36/2023 (TAR Sardegna n. 204 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 170 del d.lgs. n. 36/2023, che consente di respingere le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi in misura superiore al 50% del valore totale, si applica esclusivamente agli appalti di forniture o misti nei settori speciali; è invece inapplicabile agli appalti di lavori nei settori ordinari, per i quali il richiamo alla norma è privo di fondamento. La valutazione di congruità dell’offerta, anche in relazione alla contrazione dei tempi di esecuzione, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica insindacabile in sede giurisdizionale salvo che emergano travisamenti, illogicità o errori macroscopici. In assenza di un limite massimo fissato dalla lex specialis, una riduzione temporale considerevole non rende di per sé l’offerta irrealizzabile, ove supportata da idonee giustificazioni e da dichiarazioni dei fornitori attestanti la disponibilità dei materiali. Il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale sia stato esaminato e dichiarato infondato, secondo il principio della ragione più liquida.
Il Fatto
Il Consorzio di Bonifica della Gallura ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di categoria OG6, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di euro 3.096.581,03. All’esito delle operazioni di gara, la società Luppu s.r.l. è risultata prima graduata e aggiudicataria, seguita dalla società Semplice s.r.l., che ha impugnato gli atti di gara deducendo tre motivi di ricorso: la violazione dell’art. 170 del d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di prodotti provenienti da Paesi terzi; l’irrealisticità e l’aleatorietà dell’offerta temporale, che prevedeva l’esecuzione dei lavori in 84 giorni a fronte dei 335 giorni previsti dal progetto esecutivo; il difetto delle figure minime richieste per la struttura BIM nell’offerta dell’aggiudicataria. La società aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’illegittima ammissione della ricorrente principale per carenza dei requisiti SOA e per commistione tra offerta tecnica e offerta tempo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo di ricorso, rilevando che l’art. 170 del d.lgs. n. 36/2023, rubricato “Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi”, si colloca nel Libro III del Codice dei contratti pubblici e disciplina esclusivamente gli appalti nei settori speciali, recependo l’art. 85 della Direttiva 2014/25/UE. La gara in esame, invece, riguarda un appalto di lavori nei settori ordinari, disciplinato dal Libro II del Codice, sicché la norma evocata dalla ricorrente non è applicabile alla fattispecie.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ricordato che la verifica di congruità dell’offerta costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di travisamenti, illogicità o errori macroscopici. Nel caso di specie, l’aggiudicataria ha fornito giustificazioni adeguate, corroborate da dichiarazioni dei fornitori attestanti la disponibilità dei materiali presso i propri magazzini e la loro riserva in favore dell’impresa sino all’aggiudicazione. Il RUP ha quindi legittimamente ritenuto che la considerevole contrazione dei tempi non inficiasse l’affidabilità e la serietà dell’offerta. Il disciplinare di gara, inoltre, non fissava alcun limite massimo alla riduzione dei tempi, mentre prevedeva espressamente l’applicazione di penali per il ritardo in sede esecutiva.
Il terzo motivo è stato respinto perché la disciplina di gara non pone alcun divieto di sovrapposizione di figure professionali nella struttura BIM, sicché la circostanza che il medesimo soggetto ricopra i ruoli di BIM Manager, BIM Coordinator e CDE Manager non costituisce motivo di esclusione. Dall’infondatezza del ricorso principale deriva l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse: l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto e non ha più interesse a contestare la mancata esclusione della ricorrente, non essendo necessario esaminare il ricorso incidentale quando quello principale sia già stato dichiarato infondato. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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