Dichiarazioni non veritiere in gara e progettazione imputabile al solo incaricato (Cons. Stato n. 10130 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esclusione dalle gare pubbliche, la dichiarazione con cui il concorrente si attribuisca la titolarità di un incarico di progettazione in realtà svolto da altro soggetto, e rispetto al quale egli abbia assunto solo un ruolo di collaborazione, costituisce dichiarazione oggettivamente non veritiera. Ad essa consegue l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016. La responsabilità della progettazione è imputabile esclusivamente al progettista incaricato, non anche ai meri collaboratori. Irrilevante è il possesso effettivo della capacità tecnico-professionale: ciò che rileva è la falsità del dato di realtà rappresentato in gara.
Il Fatto
Una società impugnava davanti al TAR Lombardia l’aggiudicazione di una gara indetta da un’università per servizi di progettazione e direzione lavori di adeguamento impiantistico. Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis), d.lgs. n. 50/2016, per aver indicato come propria un’attività di progettazione svolta in realtà dalla ricorrente, con ruolo di mera collaborazione dell’aggiudicataria.
Dopo un procedimento di riesame conclusosi con conferma dell’aggiudicazione, il TAR dichiarava improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, accoglieva quelli ulteriori e annullava gli atti, disponendo l’esclusione della controinteressata e l’aggiudicazione in favore del raggruppamento della ricorrente. Proposto appello dalla società aggiudicataria, la questione giunge al Cons. Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio precisa anzitutto il perimetro della controversia: oggetto del giudizio non è l’interpretazione della lex specialis sui punteggi tecnici, né l’effettivo possesso della capacità tecnico-professionale, ma l’individuazione dei presupposti in presenza dei quali la dichiarazione resa in gara debba ritenersi falsa. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2020, il Consiglio ribadisce il rapporto di specialità tra le lettere c-bis) e f-bis) dell’art. 80, comma 5: la seconda ha carattere residuale e si applica alle dichiarazioni obiettivamente false, senza margine di opinabilità, con attitudine espulsiva automatica.
Nel caso concreto, l’appellante aveva dichiarato di essere stata aggiudicataria dell’appalto presso una struttura ospedaliera e di aver svolto progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, iter autorizzativi, direzione lavori e diagnosi energetiche. Dagli atti emerge invece che tali attività furono svolte dalla progettista incaricata, mentre l’appellante si limitò a collaborare su singole parti e a svolgere una direzione operativa parziale, limitata ad alcune classi e categorie di lavori.
Il Collegio sottolinea la distinzione tra direzione dei lavori e direzione operativa, richiamando l’art. 101 d.lgs. n. 50/2016: il direttore operativo coadiuva il direttore dei lavori e non assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’ufficio di direzione. La progettazione, inoltre, è imputabile al solo soggetto formalmente incaricato, in applicazione del principio per cui la responsabilità della progettazione deve ricondursi a un unico centro decisionale.
Irrilevanti risultano le difese dell’appellante: il possesso di competenze specifiche, l’entità economica della collaborazione desunta dalle fatture, l’attestazione proveniente dall’appaltatore principale (soggetto privo di titolo certificatorio in materia) e il richiamo a Cons. Stato n. 2917 del 2019, relativo a un’ipotesi diversa di affidamento su modulistica fuorviante. La dichiarazione, riferita al progetto complessivo, non consentiva neppure di apprezzare la diversità dei ruoli. L’appello è quindi respinto, con conferma dell’esclusione e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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