Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nelle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 344 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione della mancata opposizione della controparte.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo destinato ad attività turistico-ricreative, ha impugnato davanti al TAR Toscana la delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 e la successiva determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023. Con tali atti l’amministrazione ha individuato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni, in applicazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022.
La ricorrente ha chiesto, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e rimessione di questioni di costituzionalità, l’accertamento della natura pluriennale e a durata indefinita del rapporto, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, e la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità. Si sono costituiti il Comune di Viareggio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia del Demanio, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio la società ricorrente ha depositato memoria dichiarando di non avere più interesse all’accoglimento del ricorso. Il Collegio ha preso atto di tale sopravvenuta carenza di interesse e ha verificato le conseguenze processuali della dichiarazione.
Il Tribunale ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può esaminare la controversia nel merito. Egli non può procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
Il Collegio ha fondato la propria decisione sul principio dispositivo che caratterizza il processo amministrativo, espressamente richiamato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4033 del 2024. Secondo tale orientamento, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può provocare, con la propria dichiarazione, la presa d’atto del giudice.
Da ciò deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, pronuncia che assorbe ogni altra domanda, comprese quelle di rinvio pregiudiziale e di rimessione alla Corte costituzionale, divenute prive di rilevanza.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha compensate, considerando anche la non opposizione manifestata dalla difesa del Comune di Viareggio. Ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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