Conciliazione parziale e omessa pronuncia sull’estinzione per rottamazione ter (Cass. civ. Sez. V n. 33377 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conciliazione tributaria che abbia ad oggetto la maggiore imposta conseguente ad avviso di rettifica e liquidazione non si estende all’imposta principale dovuta in virtù della dichiarazione di successione e confluita, per omesso pagamento, in distinta cartella esattoriale. Il giudice di merito che ritenga l’accordo conciliativo omnicomprensivo e, su tale presupposto, ometta di pronunciarsi sull’istanza di estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione ter, incorre in omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. L’assorbimento, proprio o improprio, erroneamente dichiarato o motivato, equivale ad omessa pronuncia. Il travisamento delle risultanze processuali è denunciabile in cassazione come vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma l’erronea intitolazione del motivo non ne determina l’inammissibilità quando il vizio è chiaramente enucleabile.

Il Fatto

La vicenda muove da due cartelle esattoriali. La prima — la n. 087/2015/0015081911/000 — porta l’imposta principale ipotecaria e catastale dovuta in relazione alla dichiarazione di successione presentata per il decesso della coniuge del contribuente e non versata. La seconda — la n. 087/2016/0018751245/000 — è stata emessa dopo un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’ente impositore ha rideterminato, reputandolo maggiore, il valore dei beni caduti in successione.

Il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento seguita alla prima cartella. In prime cure è stato raggiunto un accordo conciliativo ed è stato riunito, per connessione, il ricorso avverso la seconda cartella. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha rigettato l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo la conciliazione estesa anche all’imposta principale e non pronunciandosi sull’istanza di estinzione per rottamazione ter. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per avere il giudice di appello reputato ricompresa nella conciliazione la cartella relativa all’imposta principale. La Corte ritiene il motivo fondato. L’accordo del 10 maggio 2018 ha ad oggetto esclusivamente la cartella emessa dopo l’accertamento del maggior valore dei beni e l’iscrizione a ruolo di un terzo della maggiore imposta; non attiene all’imposta principale dovuta “a monte”, in relazione alla dichiarazione di successione.

Nessun elemento testuale consente di qualificare l’accordo come novativo e di ritenere che le parti abbiano inteso conciliare in toto la controversia. La conciliazione riguarda la sola maggiore imposta da avviso di rettifica. La Corte esclude poi ogni dubbio sull’ammissibilità del motivo: l’agente della riscossione non prospetta un cattivo apprezzamento del materiale probatorio, bensì un vero e proprio travisamento delle risultanze processuali in ordine all’estensione oggettiva dell’accordo, fatto controverso tra le parti.

In tali casi il giudizio di legittimità non investe la valutazione della prova, ma l’accertamento del travisamento, sussistendo un dato probatorio non equivoco e insuscettibile di interpretazioni alternative. La Corte richiama sul punto Cass. n. 23940/17, Cass. n. 27458/18, Cass. n. 7090/22, Cass. n. 10749/15, Cass. n. 1163/20, Cass. n. 3796/20 e Cass. n. 25310/22. Né l’eventuale errore di intitolazione del motivo ne comporta l’inammissibilità, se il vizio è chiaramente individuabile: il primo motivo, formalmente ancorato all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., va sussunto nell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come chiarito da Cass., sez. un., n. 5792/24 e da Cass. n. 759/25.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non essersi il giudice regionale pronunciato sull’istanza di estinzione del giudizio conseguente alla richiesta di adesione alla rottamazione ter, disciplinata dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 119/2018, relativa alla cartella non compresa nella conciliazione. Anch’esso è fondato. La Commissione regionale ha omesso ogni pronuncia, reputando la questione assorbita dall’accordo omnicomprensivo.

La Corte ribadisce che l’assorbimento, proprio o improprio, quando sia erroneamente dichiarato o motivato, equivale a omessa pronuncia, richiamando Cass. n. 28663/13, Cass. n. 28995/18, Cass. n. 12193/20 e Cass. n. 26507/23. Poiché la conciliazione non aveva riguardato quella cartella, il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se sussistessero i presupposti di legge dell’estinzione. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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