Concordato in appello, impugnabilità limitata ai motivi non rinunciati (Cass. pen. Sez. II n. 31835 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata in esito a concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non è soggetta ai limiti di impugnabilità previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per la sentenza di patteggiamento. L’accordo non costituisce rito speciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, e la sua impugnabilità con ricorso per cassazione resta disciplinata dall’art. 606 cod. proc. pen.. I limiti derivano dall’ordinario effetto preclusivo della rinuncia ai motivi di appello: su capi e punti rinunciati si forma giudicato sostanziale. L’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano, senza incidere sui presupposti di ammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in data 08.05.2025, ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.. La difesa deduce che la volontà dell’assistito era compromessa dallo stato di protrazione conseguente alla detenzione e alle vicende processuali che lo coinvolgevano.

La questione arriva davanti alla Corte di cassazione per stabilire se, e in quali limiti, sia impugnabile la sentenza resa in esito al concordato in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 2022 (Fazio), che ha superato l’orientamento precedente. Quest’ultimo estendeva al concordato in appello i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dettati per la sentenza di patteggiamento.

Il superamento è fondato sul principio di tassatività dei mezzi e dei motivi di impugnazione. La norma richiamata è disposizione speciale, circoscritta al rito del patteggiamento, e non è estensibile analogicamente ad altri istituti processuali. Diversamente dal patteggiamento, il concordato in appello non è rito speciale: si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado e non introduce preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi.

Sotto il profilo dell’impugnabilità, non sussistono differenze tra sentenza ordinaria di appello e sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.. L’unico riferimento normativo specifico è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che non incide sui presupposti di ammissibilità ma consente la declaratoria con procedimento de plano, per ragioni di economia processuale.

I limiti all’impugnazione non discendono dunque da una disciplina speciale, inesistente per l’istituto, ma dall’effetto preclusivo della rinuncia ai motivi. Una volta rinunciato a uno o più motivi, sul punto si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura in cassazione. I confini dell’impugnazione sono delimitati dal giudicato sui capi o punti oggetto di rinuncia, restando per il resto proponibile il ricorso nei limiti generali dell’art. 606 cod. proc. pen..

In tale direzione la Corte richiama i precedenti che già avevano affermato il principio: il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né sulle nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, perché una volta rinunciato ai motivi la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati (Sez. 4 n. 52803 del 2018; Sez. 5 n. 15505 del 2018). Più di recente, in linea con le Sezioni Unite, si è affermato che, raccolte le richieste concordate, le parti non possono dedurre in legittimità il difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3 n. 51557 del 2023).

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, poiché la pena applicata è quella determinata dalle stesse parti e l’accordo implica rinuncia a ogni diversa doglianza. Lo stato di protrazione dedotto non è idoneo a inficiare la validità del concordato, raggiunto con l’assistenza tecnica del difensore. Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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