Concordato in appello e limiti del ricorso per cassazione dopo rinuncia (Cass. pen. Sez. II n. 31834 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata dalla corte di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è impugnabile con ricorso per cassazione secondo il regime ordinario, non essendo applicabile ad essa l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dettato in via speciale per il solo patteggiamento. I limiti dell’impugnazione non discendono da una disciplina speciale, ma dall’ordinario effetto preclusivo che consegue alla rinuncia ai motivi di appello: su ciò che è stato rinunciato si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura in sede di legittimità. Fuori da tali confini il ricorso resta proponibile nei limiti generali dell’art. 606 cod. proc. pen.. L’inammissibilità può essere dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizione che non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Due imputati impugnano la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, all’esito di un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato la pena determinata dalle parti. I ricorrenti deducono l’omessa motivazione: l’uno in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della recidiva, assume non rinunciate; l’altro in ordine al controllo del giudice sulla congruità dell’accordo raggiunto.
La questione arriva davanti alla Sezione II sulla impugnabilità della sentenza che definisce il concordato in appello e sui confini del ricorso per cassazione dopo la rinuncia ai motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 19415 del 2022 (Fazio), che ha superato l’orientamento che estendeva al concordato in appello i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Quest’ultima norma è una disposizione speciale, circoscritta al rito del patteggiamento, non estensibile analogicamente per il principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione.
Il concordato in appello, diversamente dal patteggiamento, non è un rito speciale: si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi. Sotto il profilo dell’impugnabilità non sussiste quindi differenza tra sentenza ordinaria di appello e sentenza ex art. 599-bis. L’unico riferimento specifico è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che non incide sui presupposti di ammissibilità ma consente la declaratoria con procedimento de plano per ragioni di economia processuale.
I limiti del ricorso derivano allora dall’ordinario effetto preclusivo della rinuncia. Sui capi o punti oggetto dei motivi rinunciati si forma il giudicato sostanziale; per il resto l’impugnazione resta proponibile nei limiti dell’art. 606 cod. proc. pen. La Corte richiama in tal senso Sez. IV n. 52803 del 2018 e Sez. V n. 15505 del 2018, nonché Sez. III n. 51557 del 2023.
Gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi salvo quello sul trattamento sanzionatorio, da loro stessi concordato. La rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla misura della pena ricomprende anche le richieste di applicazione delle attenuanti e di esclusione delle aggravanti, che costituiscono punti autonomi della decisione, con effetti solo riflessi sulla pena. I ricorsi sono pertanto inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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