Recidiva contestata con richiamo erroneo all’art 81 cod pen (Cass. pen. Sez. IV n. 34694 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, l’erroneo richiamo all’art. 81, quarto comma, cod. pen. da parte del giudice di merito non comporta annullamento quando la norma non sia stata in concreto applicata e l’aumento di pena risulti determinato con autonoma e congrua motivazione. Il vizio di motivazione è, invece, inammissibile quando il ricorrente riproponga doglianze già esaminate e non si confronti con il corpo argomentativo delle due sentenze conformi, la cui struttura giustificativa si salda in un unico complesso. La valutazione delle prove e delle dichiarazioni del coimputato, infine, attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da argomenti logici e giuridici coerenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, accoglieva il motivo con cui si chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato contestato nel procedimento e quelli definiti con sentenza del giudice veronese divenuta irrevocabile. Rideterminava così la pena per il reato di detenzione di stupefacente, in aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: vizio di motivazione sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni del coimputato; contraddittorietà della motivazione; violazione dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. per l’aumento applicato; difetto di motivazione sulla misura dell’aumento, in assenza del richiamo alle Sezioni Unite. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che la doglianza è versata in fatto, meramente reiterativa di quanto già dedotto in appello e priva di confronto con la sentenza impugnata. Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto che l’utenza telefonica fosse nella disponibilità del ricorrente, valorizzando il codice IMEI del cellulare, la compatibilità cronologica dell’uso della sim e il numero di apparecchi e sim rinvenuti.
La Corte richiama la giurisprudenza sulla doppia conforme: le motivazioni dei due provvedimenti si integrano in un unico corpo argomentativo e il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe (Sez. 2 n. 37295 del 12.06.2019; Sez. 3 n. 44418 del 16.07.2013; Sez. 1 n. 8868 del 26.06.2000). Nel caso concreto tale confronto è mancato.
Quanto al secondo motivo, concernente l’assoluzione per il capo relativo alla fornitura mensile, la Corte osserva che il giudice non è tenuto ad analizzare dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente una valutazione globale e logicamente adeguata, con implicita disattenzione delle deduzioni incompatibili con la decisione (Sez. 6 n. 34532 del 22.06.2021). L’eventuale inattendibilità del coimputato non inficia la valutazione di altri elementi di prova, né è ammessa in questa sede una rilettura delle intercettazioni.
Sul trattamento sanzionatorio, il motivo è infondato. Il richiamo all’art. 81, quarto comma, cod. pen. — che fissa l’aumento minimo di un terzo per il reato più grave — non trovava applicazione, poiché la recidiva era stata disapplicata e il reato più grave era quello oggetto della sentenza veronese. La sua evocazione costituisce un errore emendabile senza annullamento: la Corte territoriale aveva motivato diffusamente la misura dell’aumento, valorizzando la gravità del fatto, i precedenti specifici e la professionalità illecita, determinando una pena inferiore ai valori medi. Al rigetto consegue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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