Omessa pronuncia sulle spese alla parte civile ex art. 541 c.p.p (Cass. pen. Sez. 1 n. 16186 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia del giudice sulla richiesta, formulata dall’imputato assolto, di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. integra una mancanza di motivazione che impone l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente a tale capo, per un nuovo esame della richiesta. In tema di diffamazione, l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. costituisce applicazione estensiva del più generale principio di cui all’art. 51 cod. pen., essendo qualificabile l’imputato dichiarato non punibile ai sensi della prima norma alla stregua di persona assolta, con conseguente suo difetto di interesse a impugnare per ottenere l’applicazione della seconda.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con sentenza rescindente del 2022, aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna per diffamazione resa dal Tribunale di Bologna, ravvisando la necessità di accertare l’operatività dell’esimente di cui all’art. 598 cod. pen., esclusa dai giudici di merito in ragione della natura disciplinare del procedimento nel quale erano state pronunciate le frasi offensive.
In sede di rinvio, il Tribunale di Bologna, rilevata la prescrizione del reato, dichiarava l’imputato non punibile per l’operatività della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 598 cod. pen., revocando le statuizioni civili. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la mancata applicazione della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., vizi di motivazione e l’omessa pronuncia sulla richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per difetto di interesse all’impugnazione. L’imputato, dichiarato non punibile ex art. 598 cod. pen., aveva invocato l’applicazione dell’art. 51 cod. pen. Secondo la Corte, tale esimente costituisce applicazione estensiva del principio di cui all’art. 51 cod. pen., fondandosi esclusivamente sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate. La statuizione conclusiva della pronuncia impugnata non poteva essere modificata in senso ulteriormente favorevole al ricorrente, difettando l’interesse a una pronuncia che rimuova solo parti della motivazione ritenute pregiudizievoli.
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, trattandosi di una questione meramente lessicale. La Corte ha evidenziato che la diversa formulazione prospettata dal ricorrente non muta la sostanza offensiva delle espressioni contenute nell’esposto, che coinvolgevano comunque la persona offesa nell’addebito di abuso dei propri poteri quale relatore del procedimento disciplinare.
Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e generico. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto per il quale un processo sia già pendente, disponendosi l’archiviazione nel procedimento duplicato. Nel caso di specie, nessuna violazione delle norme sulla correlazione tra imputazione e sentenza si era verificata, essendo il processo proseguito per il medesimo reato contestato.
Il quarto motivo è stato, invece, ritenuto fondato. Risultando dagli atti che l’imputato aveva richiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sia nell’atto di appello originario sia in successive memorie, il Tribunale non aveva in alcun modo preso in considerazione tale richiesta. La Corte ha qualificato detta omissione come una mancanza di motivazione, impregiudicato il merito della questione, ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen., disponendo l’annullamento con rinvio limitatamente a tale capo.
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Nota della Redazione
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