Reato continuato e tossicodipendenza: necessaria la programmazione unitaria (Cass. pen. Sez. I n. 25340 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, con deliberazione di carattere generale ma non generico. La modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006 non introduce un nuovo concetto di continuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria resta necessaria la preventiva programmazione unitaria imposta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. Il giudice dell’esecuzione deve valutare se lo stato di tossicodipendenza abbia influito sulla commissione delle condotte, ma non può sostituire alla programmazione il mero stile di vita del soggetto.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice dell’esecuzione l’unificazione sotto il vincolo della continuazione di reati giudicati con quattro sentenze, distinti in due gruppi: reati contro il patrimonio risalenti al 1989-1990 e reati di ricettazione, rapina e riciclaggio commessi tra il 2007 e il 2010.

La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, ritenendo carente il presupposto dell’identità del disegno criminoso e negando che la condizione di tossicodipendente potesse svolgere funzione unificatrice. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i principi consolidati in materia. L’unicità del disegno criminoso richiede la prova di una congiunta previsione, ricavabile di regola da indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante alle condotte (Sez. IV n. 16066 del 2008). Il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo a un programma delinquenziale meramente generico, essendo necessaria l’individuazione, fin dal primo episodio, di tutti i successivi almeno nelle loro connotazioni fondamentali (Sez. I n. 37555 del 2016).

L’identità del disegno criminoso va negata quando, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale, emerga l’occasionalità degli episodi successivi (Sez. VI n. 44214 del 2012). La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo che connota la continuazione (Sez. Un. n. 28659 del 2017; Sez. II n. 40123 del 2010).

Sul versante della tossicodipendenza, la Corte chiarisce la portata della modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. Il giudice deve verificare se i reati siano frutto della medesima risoluzione criminosa, valutando se l’imputato era tossicodipendente e se tale stato abbia influito sulle condotte, alla luce di indicatori quali la distanza cronologica, le modalità, la sistematicità, la tipologia dei reati e il bene protetto. La norma non consente però di sostituire alla programmazione unitaria lo stile di vita del tossicodipendente: non è stato introdotto un nuovo concetto di continuazione per tale categoria.

Nel caso concreto, le condotte non risultano accomunate da un comune contesto temporale e l’ordinanza valorizza la mutevole partecipazione di soggetti e la non sovrapponibilità delle modalità esecutive. Quanto alla domanda subordinata di unificazione “a blocchi”, la Corte la dichiara inammissibile per genericità e confusione argomentativa. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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