Concordato in appello, il ricorso è inammissibile per i motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. VI n. 35597 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione non possono farsi valere le doglianze relative ai motivi di appello oggetto di rinuncia, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., né i vizi attinenti alla determinazione della pena che non trasmodino in illegalità per superamento dei limiti edittali o per difformità dal trattamento sanzionatorio previsto dalla legge. Il giudice di appello, nel ratificare l’accordo intervenuto tra le parti, è tenuto a riprodurne integralmente il contenuto, ivi compresa la riduzione della pena pecuniaria concordata: la mancata conformazione all’accordo integra violazione di legge e impone l’annullamento senza rinvio sul punto, con rideterminazione della sanzione nei termini pattuiti.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e, in sede di appello, aveva presentato richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. La richiesta veniva accolta dal Pubblico Ministero.
In quella sede le parti avevano concordato la rideterminazione della pena in anni cinque di reclusione ed euro 33.333 di multa, con rinuncia dell’imputato agli ulteriori motivi di appello, tra cui quello relativo alla misura di sicurezza dell’espulsione. La Corte di appello di Roma, nel ratificare l’accordo, riduceva la sola pena detentiva, lasciando invariata la pena pecuniaria in euro 50.000 di multa. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione censurando la mancata riduzione della pena pecuniaria concordata, oltre alla conferma della misura di sicurezza e al difetto di motivazione sull’attualità della pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, reputandoli sovrapponibili e comunque infondati. Rileva che la rinuncia agli ulteriori motivi di appello, operata al momento del concordato, preclude la loro riproposizione in sede di legittimità. Le censure relative alla misura di sicurezza e all’attualità della pericolosità sociale attengono a questioni di fatto e di diritto che il ricorrente ha rinunciato a coltivare.
La Corte ribadisce il principio costante secondo cui, con il ricorso in cassazione, non possono farsi valere le doglianze relative ai motivi rinunciati, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., né i vizi della determinazione della pena che non trasfusi in illegalità, per non rientrare nei limiti edittali o per essere diversi da quanto previsto dalla legge. A sostegno richiama Sez. U, n. 19415 del 27.10.2022, dep. 2023, Fazio e Sez. 1, n. 944 del 23.10.2019, dep. 2020. I primi due motivi sono quindi inammissibili.
E’ invece fondato il terzo motivo. La Corte territoriale, nel ratificare il concordato, ha ridotto la sola pena detentiva da sette a cinque anni di reclusione, omettendo la corrispondente riduzione della pena pecuniaria. L’accordo intervenuto tra le parti contemplava espressamente anche la riduzione di tale sanzione: l’importo originario di euro 50.000 di multa avrebbe dovuto essere ridotto a euro 33.333 di multa.
Discostandosi dal contenuto dell’accordo, il giudice di appello ha violato il disposto dell’art. 599-bis cod. proc. pen. La sentenza viene annullata senza rinvio in parte qua, con rideterminazione della pena pecuniaria in euro 33.333 di multa, così come statuito dalle parti. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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