Revisione per prove false: serve decisività causale della falsità (Cass. pen. Sez. V n. 35598 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, l’ipotesi prevista dall’art. 630, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. richiede che la falsità in atti o in giudizio abbia determinato causalmente la condanna, sicché occorre una valutazione di decisività dell’incidenza del falso sulla decisione. Il rapporto di derivazione causale impone di verificare se, eliminata la prova ritenuta falsa, gli altri elementi siano idonei a sostenere autonomamente il giudizio di responsabilità. Ove la condanna poggi anche su riscontri esterni individualizzanti di diversa natura, la dedotta falsità non assume rilievo e l’istanza di revisione va rigettata. Il giudice della revisione può procedere all’accertamento incidentale della falsità, ma non è tenuto a disporre perizia quando il materiale prodotto sia meramente ipotetico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960, per aver promesso l’assunzione di due figli di un elettore ottenendo in cambio voti. La sentenza di condanna è divenuta irrevocabile nel 2023. Anche l’elettore, chiamante in correità, è stato condannato in via definitiva.
Il condannato ha presentato richiesta di revisione deducendo l’esistenza di prove false, consistenti in una consulenza tecnica che avrebbe dimostrato l’alterazione delle tracce sonore delle registrazioni di conversazioni effettuate dal chiamante. La Corte di appello, investita del giudizio di rinvio, ha rigettato l’istanza, ritenendo superflua ogni attività istruttoria. Contro tale decisione il condannato ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una considerazione preliminare: a seguito della precedente decisione di annullamento, il giudizio di revisione è rimasto ancorato all’ipotesi di cui all’art. 630, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Tale norma annovera tra i casi di revisione quello in cui sia dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio. Nella specie si deduce la falsità della prova documentale rappresentata dai file audio delle registrazioni.
Il Collegio chiarisce che la norma, nel richiedere espressamente il rapporto di derivazione della condanna dalla falsità, va letta in connessione con la ratio dell’istituto. Occorre uno stretto rapporto di derivazione causale tra condanna e falso: il secondo deve aver determinato la prima, di talché la condanna cade una volta eliminata la prova ritenuta falsa, per l’inidoneità degli altri elementi a sostenerla. Ne deriva che l’ipotesi di revisione richiede una valutazione di decisività dell’incidenza della falsità sulla decisione di condanna.
Su questa base la Corte esamina il secondo motivo, ritenendolo infondato e dirimente. La sentenza impugnata evidenzia, con argomentare non illogico né contraddittorio, che la condanna poggia sulla chiamata in correità nonché su elementi di riscontro esterni individualizzanti costituiti non solo dalle due registrazioni tacciate di falsità, ma anche da apporti testimoniali autonomamente probanti. Tale conclusione trova suffragio nelle sentenze di merito e nella pronuncia di legittimità che ha chiuso il giudizio di cognizione, dove si valorizzano le dichiarazioni del chiamante suffragate dalle sommarie informazioni.
La Corte richiama la nozione di riscontro esterno individualizzante elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui vige il principio della libertà dei riscontri: questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura e ricomprendere ogni elemento probatorio, anche indiretto, idoneo a corroborare, in una valutazione unitaria, il mezzo di prova bisognoso di conferma (Sez. Un. n. 20804 del 29.11.2012, dep. 2013, Aquilina). Le obiezioni difensive sull’inidoneità delle prove testimoniali a fornire riscontri non colgono nel segno, perché l’assunto è confutato dal tenore delle sentenze di cognizione.
Anche il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha esaminato compiutamente la consulenza, spiegando che i rilievi dell’esperto non esprimono un giudizio di falsità delle tracce documentali, ma formulano considerazioni meramente ipotetiche circa l’alterazione dei file in relazione alla data di creazione. La consulenza non chiarisce, con la certezza necessaria a individuare l’oggetto di una perizia fonica, in cosa consista la non genuinità: non indica quali dati sarebbero stati manipolati. Il ricorrente contesta tale lettura, ma non enuclea alcuna violazione di legge o vizio argomentativo rilevante. Discende il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.