Concordato in appello proposta unilaterale alla Procura generale non è accordo (Cass. pen. Sez. V n. 32903 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, l’attivazione del meccanismo definitorio di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen. presuppone un accordo effettivo tra imputato e pubblico ministero: la concorde dichiarazione sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e la rinuncia agli altri motivi devono essere formalmente presentate, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., entro il termine perentorio di quindici giorni prima dell’udienza. La proposta unilaterale della difesa, diretta a sollecitare il consenso del Procuratore generale, costituisce soltanto l’atto iniziale dell’interlocuzione e, in difetto di adesione, non assume rilevanza processuale quale concordato, né attribuisce all’istante un diritto alla definizione concordata in assenza del consenso del pubblico ministero. Ne consegue che nessuna violazione di legge commette la Corte di appello che, rilevata l’assenza di un concordato, decida la causa senza tener conto della proposta e che il mancato riscontro del Procuratore generale non determina alcuna nullità, non essendo previsto dalla disciplina un dovere della parte pubblica di rispondere o di motivare la mancata adesione, né potendo il silenzio valere come consenso.
Il Fatto
Il ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 385, commi 1 e 3, cod. pen., 61 n. 2 e 495 cod. pen., nonché di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: sottoposto agli arresti domiciliari, era stato controllato mentre percorreva in motociclo una via cittadina e, privo di documenti, aveva indicato un anno di nascita non veritiero, risultando già sanzionato nel biennio per guida senza patente. Riconosciute le attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione.
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado, disattendendo i motivi dell’imputato e ritenendo le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante del nesso teleologico. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata valutazione della proposta di concordato e l’insufficienza della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo — relativo alla mancata considerazione della proposta di definizione concordata trasmessa via PEC alla Procura generale — è manifestamente infondato. La Corte ricostruisce la fisionomia dell’istituto: il concordato in appello richiede che entro il termine perentorio di quindici giorni le parti manifestino formalmente la volontà concorde e la rinuncia, non essendo sufficiente una proposta unilaterale della difesa. Quest’ultima, in difetto di adesione del pubblico ministero e di presentazione alla cancelleria della Corte territoriale, resta priva di rilevanza processuale.
Il Collegio richiama in proposito Sez. 6, n. 46021 del 26.10.2023, non massimata, e Sez. 2, n. 8759 del 12.02.2026, non massimata, che a sua volta richiama Sez. 2, n. 8605 del 05.11.2020, dep. 2021, Di Lascio, Rv. 280806-01, secondo cui è inammissibile il ricorso che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile. La scelta normativa è coerente con la ratio di snellimento del processo.
Il percorso argomentativo si salda con il principio delle Sezioni Unite n. 2647 del 10.07.2025, dep. 22.01.2026, Bira, Rv. 289005-01: il provvedimento con cui la Corte di appello, non accogliendo un concordato già formato sui motivi, dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è suscettibile di ricorso. A maggior ragione non è sindacabile la mancata considerazione di una proposta unilaterale priva di accordo. Il mancato riscontro del Procuratore generale non integra alcuna nullità: la disciplina non prevede un dovere di risposta né attribuisce all’imputato un diritto alla definizione concordata, e il silenzio non equivale a consenso. La Corte territoriale, non messa a conoscenza della proposta, non doveva attivarsi.
Anche il secondo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile. Il giudizio di comparazione tra circostanze e la determinazione della pena, se inferiori alla media edittale, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (richiamate Sez. 2, n. 31543 del 08.06.2017, Rv. 270450-01); analoga regola vale per gli aumenti in continuazione. Nel caso concreto le attenuanti generiche erano state riconosciute e valutate; la Corte di appello ha soltanto escluso la prevalenza rispetto all’aggravante del nesso teleologico, con motivazione congrua fondata sulla non lieve trasgressività della condotta. La proposta unilaterale di definizione concordata non costituisce, di per sé, indice univoco di resipiscenza. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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