Riparazione ingiusta detenzione valutabile su elementi non esclusi dal giudicato assolutorio (Cass. pen. Sez. IV n. 3819 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione può valorizzare quali condotte ostative tutti gli elementi di indagine dei quali disponeva il giudice della cautela, purché non espressamente esclusi nella loro valenza fattuale dal giudice della cognizione. Il giudizio di compatibilità con la sentenza assolutoria non si limita agli elementi positivamente accertati, ma si estende agli elementi non espressamente esclusi. La motivazione del provvedimento che si fondi su tali elementi non è apparente, ove sorretta da un costrutto logico coerente, anche a prescindere dall’elemento dichiarato patologicamente inutilizzabile nel giudizio di merito. L’eventuale affermazione non riscontrata nel giudicato non integra vizio rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., se non idonea a scardinare il costrutto del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto istanza di riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari subita in un procedimento per usura, concluso con assoluzione in primo grado per talune ipotesi e in appello per un’altra, divenuta irrevocabile. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, aveva rigettato l’istanza, ritenendo sussistenti condotte gravemente colpose ostative al riconoscimento dell’indennizzo.

Il ricorrente ha censurato l’ordinanza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice della riparazione avesse fondato la decisione su condotte erroneamente ritenute accertate nel giudicato assolutorio e su un documento dichiarato patologicamente inutilizzabile. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità; il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito il percorso del giudice della riparazione, che aveva individuato le condotte ostative nelle sollecitazioni al pagamento delle cambiali, nella richiesta di datio in solutum di un bene strumentale e nella reazione minacciosa emersa dalle intercettazioni. Tali fatti, secondo la Corte, non erano stati esclusi dal giudice della cognizione, che aveva assolto per mancanza di prova delle condizioni del mutuo: ciò che era rimasto non provato era il tasso usurario.

La Corte ha precisato che il giudice della riparazione è chiamato a verificare che non siano state valorizzate quali condotte ostative comportamenti espressamente esclusi nella motivazione della sentenza di assoluzione. Il richiamo a un documento dichiarato patologicamente inutilizzabile non inficia il provvedimento, poiché l’ordinanza è sostenuta da plurimi elementi fattuali, tra cui la pretesa di 21 cambiali per un importo complessivo in assenza di qualsiasi titolo giustificativo documentato.

Quanto alla doglianza relativa a un’affermazione non riscontrata nel giudicato, la Corte ha ritenuto il passo non idoneo a integrare un vizio rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non essendo in grado di scardinare il costrutto logico del provvedimento. Il giudizio di compatibilità, ha aggiunto, riguarda anche gli elementi di indagine a disposizione del giudice della cautela non espressamente esclusi, e non solo quelli positivamente accertati.

La Corte ha quindi escluso che la motivazione fosse apparente, reputandola congruamente sorretta da un ragionamento resistente alle doglianze. Ha infine rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., senza liquidare le spese del Ministero resistente, la cui memoria si era limitata a riportare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con i motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *