Interrogatorio preventivo e pericolo di fuga: riesame deve valutare le esigenze ostative (Cass. pen. Sez. III n. 21689 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del giudice di procedere all’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini, introdotto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. a opera della legge n. 114 del 2024, non opera quando sussista taluna delle esigenze cautelari c.d. ostative, individuate nell’art. 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc. pen. e, entro determinati limiti, nella lettera c). La relativa nullità, di regime intermedio ex art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., può essere dedotta per la prima volta davanti al Tribunale del riesame o rilevata d’ufficio, anche se non eccepita nell’interrogatorio di garanzia. Il Tribunale del riesame, investito della questione, non può però omettere di valutare la sussistenza delle esigenze ostative affermate dal giudice della cautela: la loro ricorrenza esclude l’obbligo di interrogatorio preventivo e l’annullamento per la sua omissione è illegittimo.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Palmi applicava la misura cautelare a carico di un indagato per il delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti, contestato in concorso con altri, ritenendo integrati i gravi indizi e la sola esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Su istanza di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria annullava l’ordinanza per non essere stata preceduta dall’interrogatorio preventivo dell’indagato prescritto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., qualificando la violazione come nullità a regime intermedio rilevabile d’ufficio. Il Procuratore della Repubblica ricorre in Cassazione, deducendo il malgoverno della norma, poiché la misura era stata disposta anche per il pericolo di fuga.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione della disciplina introdotta dalla legge n. 114 del 2024. L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. impone l’interrogatorio preventivo prima di disporre la misura, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lettere a) e b), oppure quella di cui alla lettera c) in relazione ai delitti dell’art. 407, comma 2, lettera a) o dell’art. 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o altri mezzi di violenza.
L’obbligo risponde all’esigenza di assicurare un confronto anticipato tra difesa e giudice, rafforzando l’imparzialità e la terzietà di quest’ultimo. Esso è presidiato dalla nullità dell’ordinanza non preceduta dall’interrogatorio, prevista dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. Le esigenze di carattere ostativo — pericolo di inquinamento della prova e pericolo di fuga — escludono tale obbligo, perché il procedimento applicativo torna a essere quello originario, con l’interrogatorio posticipato alla fase esecutiva ex art. 294 cod. proc. pen.
Quanto al regime della nullità, la Corte ricorda il proprio orientamento secondo cui il mezzo tipico di deduzione è la richiesta di riesame, rimedio preordinato alla verifica dei presupposti della misura. Non rileva a pena di decadenza la mancata eccezione nel corso dell’interrogatorio di garanzia, trattandosi di vizio genetico del titolo. In tal senso depone la recente Sezioni Unite del 15 gennaio 2026, che — secondo l’informazione provvisoria richiamata — ha risolto il contrasto nel senso della deducibilità per la prima volta davanti al Tribunale del riesame.
Nel caso concreto, però, la Corte rileva che il GIP aveva affermato, con motivazione sintetica ma esplicita, la ricorrenza delle esigenze di cui all’art. 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc. pen., valorizzando il dileguarsi degli indagati al sopraggiungere della polizia giudiziaria. Tale elemento, coerente con il pericolo di fuga, non è stato minimamente considerato dal Tribunale del riesame, che ha anzi erroneamente ritenuto sussistente la sola esigenza di cui alla lettera c).
Il ricorso è quindi fondato. La Corte annulla l’ordinanza con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo giudizio sulla ricorrenza del pericolo di inquinamento probatorio e/o di fuga, cui consegue l’applicabilità della misura senza previo interrogatorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 291 c.p.p. – Procedimento applicativo
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice
- Art. 294 c.p.p. – Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale