Querela orale e verbale di denuncia: la qualificazione dell’atto non basta (Cass. pen. Sez. V n. 9400 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La validità della querela non dipende dalla qualificazione formale impressa all’atto dalla polizia giudiziaria, ma dalla univoca desumibilità della volontà della persona offesa di perseguire penalmente l’autore del reato. Il verbale che rechi la sola intestazione di “denuncia orale”, senza alcun riferimento alla querela e senza elementi sintomatici della volontà di punizione, non integra la condizione di procedibilità. La querela, ai sensi degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen., è atto a oggetto libero, che richiede l’esposizione essenziale del fatto congiunta all’istanza di procedimento. Il relativo difetto, rilevato per la prima volta in sede di legittimità, impone l’annullamento senza rinvio limitatamente al capo non procedibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 marzo 2024, confermava la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale della stessa città a seguito di rito abbreviato, per due tentativi di furto aggravato e per il porto ingiustificato di un bastone fuori dall’abitazione. L’imputato ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della querela per l’episodio di cui al capo 2), divenuta necessaria per il mutato regime di procedibilità della fattispecie. La censura era già stata prospettata alla Corte territoriale con conclusioni scritte, ma su di essa la Corte di appello non si era pronunciata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo del dedotto error in procedendo, che consente l’esame diretto degli atti, e osserva che in data 3 marzo 2020 la persona offesa si era recata presso la Stazione dei Carabinieri per denunciare l’accaduto. Il sottoufficiale di polizia giudiziaria aveva raccolto le dichiarazioni in un verbale intestato come “ricezione di denuncia orale“.
Il punto di diritto viene ricostruito a partire dall’art. 336 cod. proc. pen., dal quale si desume che la dichiarazione con cui l’offeso invoca il processo è un atto ad oggetto libero: il suo contenuto necessario e sufficiente consiste nell’esposizione essenziale del fatto congiunta con l’istanza di procedimento, senza necessità di formule sacramentali. L’art. 337 cod. proc. pen. chiarisce poi le forme della querela, rinviando alla disciplina dell’art. 333, comma 2, cod. proc. pen., e richiede, quando la dichiarazione è orale, che il verbale sia sottoscritto dal querelante.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la volontà di perseguire è desumibile dalla espressa qualificazione dell’atto come “verbale di denuncia querela” o “verbale di ricezione di querela orale” (Sez. V n. 42994 del 14.09.2016; Sez. IV n. 3733 del 07.11.2019; Sez. II n. 9968 del 02.02.2022), interpretazione ritenuta conforme agli artt. 336 e 337 cod. proc. pen. letti attraverso l’art. 120 cod. pen., che distingue la denuncia, quale informazione dell’autorità, dalla querela, quale volontà di chiedere che il fatto sia perseguito.
Nel caso concreto, tuttavia, il verbale non contiene alcun riferimento alla querela e dal tenore delle dichiarazioni e dal comportamento successivo della persona offesa non emergono elementi sintomatici univoci della volontà di perseguire. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio quanto al capo 2) per difetto di querela. Resta fermo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, essendo il reato non procedibile considerato il più grave.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 120 c.p. – Diritto di querela
- Art. 333 c.p.p. – Denuncia da parte di privati
- Art. 336 c.p.p. – Querela
- Art. 337 c.p.p. – Formalità della querela