Concordato in appello ricorso per cassazione limitato a volontà e illegalità pena (Cass. pen. Sez. VII n. 32305 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a norma di tale disposizione solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati — compresa la responsabilità e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — e quelle attinenti a vizi di determinazione della pena non trasfusi in una illegalità della sanzione, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Il potere dispositivo riconosciuto dall’art. 599-bis cod. proc. pen. ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, giudizio di legittimità compreso, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in accoglimento del concordato intervenuto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quello sul trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro ventimila di multa, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9.10.1990 n. 309.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, con due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizi della motivazione sull’accertamento della volontà di accedere al concordato, non avendo la Corte territoriale dato conto della proposta originaria, recante una pena inferiore, né della verifica della effettiva comprensione e del consenso dell’imputato alla diversa quantificazione poi concordata in udienza; con il secondo ha dedotto motivazione apparente sulla congruità della pena, per non aver il giudice di appello giustificato, ex artt. 132 e 133 cod. pen., le ragioni di adeguatezza rispetto a elementi concreti del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile, con declaratoria senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Il percorso argomentativo muove dal principio consolidato in materia di concordato in appello, richiamando Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 e Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018.

Il potere dispositivo attribuito alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non si limita a circoscrivere la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità, secondo la linea già affermata da Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018 in tema di rinuncia all’impugnazione. Ne deriva che il sindacato di cassazione resta confinato ai vizi della formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia.

Quanto al primo motivo, la doglianza è stata giudicata priva di pregio. La sentenza impugnata dà espressamente atto che l’imputato, presente, si è associato alla proposta e ha prestato in udienza il consenso alla nuova determinazione della pena. La deduzione difensiva — incentrata sulla mancata considerazione di una precedente e diversa proposta e sull’asserito difetto di verifica della comprensione — non individua alcun elemento da cui desumere, anche solo superficialmente, un vizio del consenso effettivamente prestato, risolvendosi in una mera suggestione. Il ricorso deve del resto contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio, secondo Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, qui del tutto assente. Irrilevante è la mancata menzione della proposta originaria non accolta, essendo il consenso validamente reso sulla proposta poi ratificata.

Manifestamente inammissibile è anche il secondo motivo. Le doglianze su dosimetria e congruità della pena concordata non sono deducibili, non traducendosi in alcuna illegalità della sanzione, determinata nell’osservanza dei limiti edittali e nella misura convenuta tra le parti. Una volta esercitato il potere dispositivo con la stipulazione di un negozio processuale liberamente concluso e consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateralmente modificato — salva la sola ipotesi di illegalità della pena concordata, qui non ricorrente — mediante apposito motivo di ricorso. La richiesta concordata sulla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, postulandone l’accoglimento la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e di ogni circostanza influente sul calcolo (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa (Corte cost. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equa in euro tremila.

Nota della Redazione

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