Dissenso del PG in appello non censurabile condiziona concordato (Cass. pen. Sez. 2 n. 8759 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dissenso del procuratore generale rispetto alla richiesta di concordato in appello proposta dall’imputato non è censurabile, neppure mediante ricorso per cassazione, non trovando applicazione la regola di cui all’art. 448, comma 1, cod. proc. pen.; la mancanza del consenso della parte pubblica costituisce condizione imprescindibile per la definizione concordata, con la conseguenza che, in assenza di adesione, il giudice di appello non è tenuto ad altra pronuncia se non a prendere atto della mancata formazione dell’accordo e a definire il giudizio secondo le regole ordinarie. La legge non riconosce all’imputato un diritto di controdedurre rispetto al parere negativo del pubblico ministero, essendo irrilevante l’eventuale tardività della comunicazione del dissenso, purché la concorde volontà delle parti non sia stata manifestata nel termine perentorio di quindici giorni prima dell’udienza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento senza rinvio disposto dalla Cassazione, confermava la condanna dell’imputato per il reato di truffa aggravata, consistita nella consegna di un assegno circolare falsificato in pagamento del prezzo di un’autovettura. Nel corso del giudizio di appello, la difesa depositava una richiesta di concordato in appello, trasmessa anche alla Procura generale, la quale comunicava la propria mancata adesione solo nelle ore immediatamente precedenti l’udienza.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità del procedimento per il tardivo deposito del dissenso del pubblico ministero e per l’omessa pronuncia sulla richiesta di concordato, nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e la mancata applicazione della formula assolutoria dubitativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al concordato in appello. Ha osservato che, a norma dell’art. 599-bis, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 34 del d.lgs. n. 150/2022, ciò che rileva è che la concorde volontà delle parti e la rinuncia agli altri motivi siano manifestate nel termine perentorio di quindici giorni prima dell’udienza. Ne consegue che l’imputato non può dolersi della tardività del dissenso del procuratore generale, atteso che il dato decisivo è l’assenza di una dichiarazione concorde entro il termine di legge.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, confermato dalle Sezioni Unite n. 2647 del 2025, secondo cui il dissenso del pubblico ministero alla proposta di concordato non è censurabile, neppure in sede di legittimità. A differenza dell’istituto di cui all’art. 448, comma 1, cod. proc. pen., nel concordato in appello la mancanza del consenso della parte pubblica non è suscettibile di alcuna revisione processuale, costituendo condizione imprescindibile per la formazione dell’accordo. Né è ravvisabile una lesione del diritto di difesa, poiché l’ordinamento non prevede un diritto dell’imputato di controdedurre rispetto al dissenso manifestato dal pubblico ministero.
Da tali premesse la Corte ha tratto la conseguenza che, in mancanza dell’adesione della Procura generale, nessun concordato si era formato e la Corte d’appello aveva correttamente preso atto della mancata adesione, definendo legittimamente il giudizio nella sua dimensione ordinaria. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti la valutazione delle prove e la richiesta di assoluzione, sono stati invece dichiarati inammissibili per genericità e aspecificità, non contenendo un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, fondata su precisi elementi indiziari e testimonianze.
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Nota della Redazione
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