Sospensione esecuzione negata per residuo pena oltre quattro anni (Cass. pen. Sez. 1 n. 19071 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione di pene detentive brevi, l’obbligo di sospensione dell’ordine di esecuzione, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., opera soltanto quando la pena residua da espiare, al netto del presofferto, sia contenuta entro le soglie quantitative fissate dalla norma, come integrate dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla Corte cost. n. 41 del 2018 per l’ipotesi di pena superiore a tre anni ma inferiore a quattro. L’istituto ha natura ancillare rispetto alle finalità delle misure alternative alla detenzione, sicché non è ravvisabile alcun profilo di irragionevolezza o disparità di trattamento nell’esclusione della sospensione per il condannato che, già detenuto, debba espiare un residuo di pena superiore a quattro anni e possa comunque accedere alle predette misure dalla condizione detentiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza proposta dalla condannata, diretta alla sospensione e/o alla declaratoria d’inefficacia dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero il 17 ottobre 2025 per la pena residua di anni 4 e giorni 18 di reclusione. L’istanza era fondata sulla circostanza che, a decorrere dal 5 novembre 2025, la pena che la condannata avrebbe dovuto scontare fosse divenuta inferiore a quattro anni di reclusione.
Avverso tale ordinanza, i difensori della ricorrente proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Essi lamentavano l’omessa sospensione dell’ordine di esecuzione pur in presenza di un residuo di pena ormai inferiore alla soglia legale, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 41 del 2018 e il precedente di legittimità Sez. 1 n. 34427 del 2018. In subordine, eccepivano l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per violazione dei canoni di ragionevolezza e di uguaglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la funzione dell’istituto della sospensione dell’esecuzione, qualificandolo come strumento di favore per i condannati a pene detentive brevi, volto a evitare l’immediato ingresso in carcere e a consentire la richiesta di una misura alternativa da posizione di libertà. Tale finalità, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, è legata da un tendenziale collegamento con l’accesso alle misure alternative, sicché la sospensione non può trovare applicazione quando tale accesso non sia possibile.
Applicando tali coordinate al caso di specie, la Corte ha ritenuto il motivo di ricorso fondato su un presupposto erroneo: la ricorrente, alla data di emissione dell’ordine di esecuzione, doveva scontare una pena residua, al netto del presofferto, superiore a quattro anni. Ne conseguiva la legittima esclusione dell’operatività del meccanismo sospensivo, non ravvisandosi alcuna lesione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento.
Quanto al richiamo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la Corte ne ha affermato l’inconferenza: la pronuncia della Corte costituzionale n. 41 del 2018 ha censurato la mancata estensione della sospensione alle pene fino a quattro anni, a seguito dell’introduzione dell’affidamento in prova “allargato” nell’art. 47, comma 3-bis, Ord. pen.. Essa non ha, invece, inciso sulla disciplina delle pene eccedenti tale soglia. Parimenti non pertinente è stato ritenuto il precedente di legittimità richiamato dai difensori, che concerne l’ipotesi in cui la domanda di sospensione riguardi una pena superiore a tre anni ma inferiore a quattro.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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