Pene sostitutive inapplicabili ai giudicati prima della riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. VII n. 30875 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il limite all’applicazione retroattiva delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva non sostituita in data anteriore all’entrata in vigore della riforma. Il principio di retroattività della lex mitior non è costituzionalizzato dall’art. 25, secondo comma, Cost., che sancisce soltanto l’irretroattività delle norme incriminatrici e di quelle più severe, e l’art. 2, quarto comma, cod. pen. pone espressamente la sentenza irrevocabile quale limite alla sua operatività. La deroga trova giustificazione razionale nell’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l’applicabilità delle pene sostitutive ai reati giudicati con sentenze irrevocabili anteriormente alla riforma.
Il Fatto
Un soggetto condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 23 gennaio 2020 proponeva istanza di sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria, invocando l’applicazione delle disposizioni sulle pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia.
Investita della richiesta, la Corte d’appello, sezione distaccata di Taranto, la rigettava con ordinanza del 30 gennaio 2025. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il richiamo centrale è a Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia, Rv. 285420 – 01, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l’applicabilità delle pene sostitutive ai reati giudicati con sentenze irrevocabili anteriori all’entrata in vigore del decreto.
Il percorso argomentativo muove dal principio di retroattività della disposizione penale più favorevole. La Corte osserva che tale principio, previsto a livello di legge ordinaria dall’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., non è stato costituzionalizzato: l’art. 25, secondo comma, Cost. si limita a sancire l’irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe. Ne consegue che esso può subire deroghe per via di legislazione ordinaria, purché sussista una sufficiente ragione giustificativa.
Il riferimento alla giurisprudenza costituzionale è esplicito: Corte cost. n. 236 del 2011 e Corte cost. n. 215 del 2008. In quella sede è stato escluso che il principio di retroattività della norma più favorevole trovi copertura nell’art. 25, secondo comma, Cost., per la ragione che, nel caso considerato, la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, rispetto al quale l’autore si era autodeterminato sulla base del panorama normativo allora vigente. La deroga è quindi ammessa quando risponde a una giustificazione razionale, individuata nell’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti.
Il collegio richiama poi il tenore dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., che fa salva l’ipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, e la pronuncia Sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, Sabatini, Rv. 285154 – 01, che ha qualificato tale disposizione come espressione di una regola generale, di cui l’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 costituisce diretta applicazione. Da qui la conclusione: l’unico limite alla retroattività delle disposizioni sulle pene sostitutive è la formazione del giudicato di condanna a pena detentiva non sostituita prima dell’entrata in vigore della riforma.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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