Inammissibile il ricorso per motivi generici e questioni nuove in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 32650 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità, il motivo che deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la riqualificazione del fatto operata direttamente in sentenza, poiché il diritto al contraddittorio sulla qualificazione giuridica resta assicurato quando l’imputato possa esercitare la difesa con l’impugnazione. È parimenti inammissibile il motivo che prospetti una questione non devoluta con specificità al giudice di appello, salvo che si tratti di questione rilevabile di ufficio o non deducibile in precedenza. Il ricorso che non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato e si affidi ad asserti generici è inammissibile, con condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di furto aggravato. Con cinque motivi ha dedotto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, il travisamento della prova in ordine all’identificazione dell’autore, l’omessa concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità e l’eccessività della pena irrogata.

La questione giunge davanti alla Suprema Corte per la verifica della ammissibilità dei motivi, sotto il profilo della loro specificità e del loro confronto con la motivazione del giudice di merito.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, relativo alla riqualificazione del fatto da furto aggravato a furto in abitazione aggravato, la Corte rileva la manifesta infondatezza e la genericità della doglianza. Richiamando Sez. 4, n. 49175 del 13.11.2019, il Collegio afferma che l’osservanza del diritto al contraddittorio sulla qualificazione giuridica dei fatti, sancito dall’art. 111, comma terzo, Cost. e dall’art. 6 CEDU, come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione, poiché l’imputato può esercitare il diritto di difesa con l’impugnazione. Il ricorso risulta privo di specificità sul punto.

Il secondo motivo, concernente la sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, è dichiarato inedito. La Corte, citando Sez. 5, n. 37875 del 04.07.2019, ricorda che non possono dedursi in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute con specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza. La violazione di legge richiama l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con i precedenti Sez. U, n. 40275 del 15.07.2021, oltre a Sez. 2, n. 29707 del 08.03.2017 e Sez. 2, n. 13826 del 17.02.2017.

Il terzo motivo, sul travisamento della prova in ordine all’identificazione dell’autore, non si confronta compiutamente con la motivazione ed è versato in fatto. La Corte distrettuale ha dato conto in modo congruo e logico del compendio probatorio, evidenziando l’identità tra le impronte rinvenute nel luogo del reato e quelle del ricorrente, senza che l’impugnazione muova puntuale critica.

Il quarto motivo, sulla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è privo di specificità. Richiamando Sez. 5, n. 344 del 26.11.2021, il Collegio ribadisce che il danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso sul danno criminale nella sua globalità, non determinante nei soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio e del valore irrisorio del bene. Il pregiudizio di quattrocento euro, secondo Sez. 2, n. 5049 del 22.12.2020, non è di valore economico pressoché irrisorio. Il quinto motivo, sull’eccessività della pena, si affida ad asserti generici omettendo il confronto con la motivazione che ha valorizzato i precedenti penali specifici e l’art. 133 cod. pen.

All’inammissibilità del ricorso conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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