Concordato in appello e sospensione condizionale: inammissibile il ricorso in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 38566 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza con cui la corte di appello rigetta la proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., unitamente alla sentenza resa ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.. La questione, già oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, è stata risolta dalle Sezioni Unite nel senso dell’inammissibilità del ricorso contro il provvedimento di rigetto del concordato. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la prognosi di non pericolosità richiesta per la concessione del beneficio costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo se il processo inferenziale sia carente o manifestamente illogico, potendo fondarsi anche su denunce o condotte recenti attestanti proclività alla violenza. La graduazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee rientrano parimenti nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile se sorretti da sufficiente motivazione.
Il Fatto
Con sentenza in data 19 febbraio 2025 la Corte di Appello di Genova confermava la decisione del G.u.p. del Tribunale di Genova che aveva condannato tre imputati per rapina aggravata, lesioni aggravate e tentata estorsione, commesse in concorso.
I difensori proponevano ricorso per cassazione. Per due ricorrenti si deduceva vizio di motivazione per non avere la corte territoriale valutato il percorso risocializzante intrapreso in detenzione e in custodia domestica, con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni per le attenuanti. Per il terzo ricorrente si deducevano un vizio di legge sull’art. 599-bis cod. proc. pen. e un vizio di motivazione in ordine alla prognosi negativa sulla sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del ricorso contro il rigetto della proposta di concordato. La Sez. II con ordinanza n. 12488 del 14/03/2025 aveva rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità e aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen. Le Sezioni Unite, con decisione resa all’udienza del 10 luglio 2025, si sono espresse nel senso dell’inammissibilità del ricorso in cassazione contro l’ordinanza di rigetto della proposta di concordato in appello. Il motivo è pertanto infondato.
Quanto alla prognosi sulla sospensione condizionale, la corte territoriale ha motivato in termini immuni da censure. Ha evidenziato la gravità dell’azione delittuosa — irruzione con volto coperto e armati in un’abitazione, aggressione, minacce e privazione della libertà personale della vittima — e ha valorizzato il fatto che l’imputato, pur giovane, avesse riportato una denuncia per rissa l’anno precedente ai fatti, manifestando proclività a commettere reati con uso della violenza. Il processo inferenziale, centrato sulla negativa personalità dell’imputato, non presenta profili di carenza o illogicità sanzionabili in sede di legittimità.
Il ricorso dei due fratelli è invece inammissibile. La graduazione della pena e la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. Il motivo è generico e aspecifico: non si confronta con le considerazioni della sentenza impugnata sulla gravità dell’azione commessa da più persone riunite, travisate e armate, né con le valutazioni sul bilanciamento delle circostanze ai sensi degli artt. 69 e 628, ultimo comma, cod. pen. La corte territoriale ha valorizzato il peso degli elementi favorevoli e sfavorevoli in una valutazione unitaria, rilevando che la pena, già determinata nel minimo edittale per il reato più grave, non è suscettibile di riduzione.
Ne consegue la condanna dei ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata equitativamente in favore della Cassa delle ammende; al rigetto del ricorso del terzo consegue la condanna alle sole spese processuali.
Nota della Redazione
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