Il concordato in appello preclude l’impugnazione per i motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. 6 n. 12632 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca vizi relativi a motivi di appello cui la parte abbia rinunciato nell’accordo, ivi incluse le questioni sulla sussistenza della responsabilità penale e sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. L’effetto preclusivo della rinuncia, atto abdicativo irrevocabile, fa passare in giudicato i capi della sentenza gravata che ne sono oggetto. Il ricorso è ammissibile solo per i motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia, nonché per l’omessa dichiarazione di cause di estinzione del reato maturate anteriormente alla sentenza. Le doglianze sulla determinazione della pena sono proponibili solo ove denuncino l’illegalità della pena inflitta, non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, preso atto della rinuncia ex art. 599-bis cod. proc. pen. formulata dai difensori di dieci imputati con l’assenso del Procuratore generale, aveva rideterminato le pene in relazione ai soli motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, rimodulando il giudizio di bilanciamento delle circostanze, sostituendo l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con quella di durata quinquennale ed eliminando l’interdizione legale per due degli imputati.

Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con diverse articolazioni, la mancata verifica delle ragioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., la carenza di motivazione sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, la mancata riqualificazione del fatto in una fattispecie associativa di più ridotta offensività e l’eccessività della pena. Un imputato ha impugnato anche il provvedimento di rigetto di una prima proposta di concordato che invocava l’applicazione della continuazione con reati giudicati con sentenze irrevocabili.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione penale ha premesso che il nucleo fondante del c.d. concordato in appello è quello di consentire la definizione anticipata del giudizio attraverso un meccanismo incentrato sul combinato disposto della rinuncia a una parte dei motivi e sull’accoglimento concordato di quelli irrinunciabili, richiamando le Sezioni Unite n. 2647 del 2025. La rinuncia, quale atto abdicativo, ha effetti preclusivi e determina il passaggio in giudicato dei capi che ne sono oggetto, sicché il giudice di appello non può prenderli in esame, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un’implicita revoca di tale atto.

Ne deriva che il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia, mentre restano precluse le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., pur con le puntualizzazioni delle Sezioni Unite n. 19415 del 2023 in tema di omessa dichiarazione di prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello.

In applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla sussistenza della responsabilità e al travisamento della prova, nonché quelle sulla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, trattandosi di temi attinenti al giudizio di colpevolezza, preclusi dalla rinuncia. Parimenti inammissibili, per genericità e strutturale incompatibilità con la rinuncia, sono state ritenute le censure sulla mancata verifica dell’assenza di ragioni di proscioglimento.

Quanto alle censure sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso avverso la pena concordata, trattandosi di negozio processuale liberamente stipulato che non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena. Nessuno dei ricorrenti aveva lamentato la diversità della pena da quella concordata o la sua illegalità; le censure sull’eccessività della pena e sulla mancata esclusione della recidiva sono state reputate prive di interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., essendo state riconosciute le attenuanti generiche in termini prevalenti o equivalenti, in conformità all’accordo recepito.

Il ricorso dell’imputato che non aveva rinunciato al motivo sulla continuazione è stato invece rigettato nel merito, essendo la motivazione della Corte di appello sul difetto di un unitario disegno criminoso basata su rilievi non illogici. Infine, la Corte ha escluso la ricorribilità del provvedimento di rigetto di una proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., qualificandolo come provvedimento di natura ordinatoria, conformemente alle Sezioni Unite n. 2647 del 2025, in quanto l’istituto ha finalità deflattiva ma non premiale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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