Ultra settantenne e custodia cautelare: esigenze di eccezionale rilevanza (Cass. pen. Sez. I n. 7777 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di concorso tra la presunzione di maggiore pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la presunzione di ridotta pericolosità di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., derivante dal compimento del settantesimo anno di età, prevale la seconda. Il mantenimento della custodia cautelare in carcere presuppone allora esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, da desumere da elementi certi, specifici e attuali, non dalla sola gravità del reato. Il pericolo di reiterazione deve raggiungere un grado prossimo alla certezza, desumibile anche dalla quantità e dalla specie dei precedenti e dalla commissione di reati in costanza di misura gradata.
Il Fatto
Il ricorrente è sottoposto dal 22 febbraio 2021 alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., commesso dal marzo 2004; in primo grado, all’esito del giudizio abbreviato, è stato condannato a diciassette anni e quattro mesi di reclusione.
Nel corso dell’esecuzione della misura ha compiuto settanta anni e ha chiesto la sostituzione con gli arresti domiciliari. La Corte di appello di Palermo ha respinto l’istanza il 2 agosto 2024; il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, ha rigettato l’appello con ordinanza del 12 settembre 2024, depositata il 17 settembre 2024, ravvisando le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nel ruolo di rilievo nell’associazione, nella precedente condanna per analogo reato, nella sottoposizione a misura di prevenzione e nella condanna per la violazione dei relativi obblighi. Avverso tale ordinanza il ricorrente propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non emergerebbero dagli elementi acquisiti e che la conclusione sarebbe fondata sulla sola gravità del reato.
La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 275 cod. proc. pen.: il giudice deve valutare la specifica idoneità di ogni misura rispetto al grado e alla natura delle esigenze cautelari, nel rispetto del principio di proporzionalità. La norma prevede poi situazioni specifiche: al comma 2 bis il divieto di custodia in carcere quando si prevede la sospensione condizionale; al comma 3 le presunzioni di maggiore pericolosità per talune categorie di reati; al comma 4 le presunzioni di minore pericolosità, tra cui quella degli ultrasettantenni.
Quando le due opposte presunzioni concorrono, la presunzione di minore gravità delle esigenze prevale su quella di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, secondo il precedente Sez. I n. 15911 del 19.03.2015. Resta dunque necessario accertare esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, sia in fase di applicazione sia durante l’esecuzione della misura.
La Corte richiama le coordinate esegetiche già elaborate: le esigenze richieste dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie per il grado del pericolo, che, quanto alla reiterazione, deve risultare prossimo alla certezza che il soggetto continui nella commissione di delitti della stessa specie (Sez. VI n. 7983 del 01.02.2017). Il giudice deve muovere da elementi certi, specifici e attuali, desunti dagli indici dell’art. 274 cod. proc. pen., e verificare se evidenzino un eccezionale pericolo per la comunità (Sez. VI n. 12754 del 2017; Sez. I n. 11965 del 13.02.2003). Assumono rilievo la quantità dei precedenti per delitti della stessa specie e la commissione di reati in costanza di misure gradate, soprattutto quando opera la presunzione di maggiore pericolosità.
Nel caso concreto i giudici di merito si sono conformati a tali principi: hanno dato conto della presunzione di ridotta pericolosità e hanno svolto una concreta valutazione delle esigenze cautelari, fondata sul ruolo rivestito nell’associazione dal 2004 al 2021, sulla precedente condanna e sulla violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. La motivazione rende conto della sostanziale certezza del pericolo di reiterazione e non è sindacabile in sede di legittimità. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure