Utilizzabilità delle dichiarazioni del minore nel rito abbreviato nonostante l’omessa videoregistrazione (Cass. pen. n. 16481/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzabilità delle dichiarazioni del minorenne rese nel corso delle indagini preliminari, l’inutilizzabilità prevista dall’art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen. per la mancata documentazione audiovisiva o fonografica non è rilevabile nel giudizio abbreviato, in quanto non costituisce una violazione di un divieto probatorio ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
Il legislatore, con tale disposizione, ha inteso limitare la rilevabilità delle inutilizzabilità nel rito abbreviato alle sole ipotesi di violazione di regole di esclusione di tipo contenutistico, che privano in radice il giudice del potere di assumere una determinata prova, e non anche a quelle relative alle modalità di documentazione dell’atto, che attengono al procedimento acquisitivo.
Le cautele previste per l’audizione del minorenne, quali la presenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile e la videoregistrazione, sono poste nell’esclusivo interesse del soggetto vulnerabile, al fine di salvaguardarne l’integrità psicologica ed evitare la vittimizzazione secondaria, e non possono essere invocate dall’imputato per censurare l’utilizzabilità della prova, tanto più quando questi abbia scelto il rito abbreviato, accettando il giudizio allo stato degli atti.
Ne consegue che, nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni del minorenne assunte dalla polizia giudiziaria in assenza di videoregistrazione sono utilizzabili, ferma restando la valutazione di attendibilità da parte del giudice di merito, che deve essere congruamente motivata.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, per il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza della figlia minorenne, per fatti commessi dal 2022 al 7 maggio 2024 ai danni della moglie. La Corte d’appello di Catanzaro confermava la condanna. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità dell’esame della figlia minorenne, della quale erano state assunte sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria in assenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile e senza l’obbligatoria videoregistrazione; e, con il secondo motivo, vizi di motivazione in ordine alla responsabilità, alla sussistenza dell’aggravante e al trattamento sanzionatorio.
La difesa sosteneva che l’omessa videoregistrazione rendesse inutilizzabili le dichiarazioni della minorenne ai sensi dell’art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen., e che la loro utilizzazione nel rito abbreviato fosse illegittima. Inoltre, contestava la valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute contraddittorie e prive di riscontri.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Con riferimento al primo motivo, ha escluso che l’assenza di un esperto specializzato possa essere eccepita dall’imputato, trattandosi di una cautela prevista a tutela del minore, non del diritto di difesa. Quanto alla mancata videoregistrazione, ha rilevato che, sebbene la violazione dell’art. 357, comma 3-ter, integri una causa di inutilizzabilità, tale inutilizzabilità non è rilevabile nel rito abbreviato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., sanando le nullità e precludendo la rilevabilità delle inutilizzabilità, fatta eccezione per quelle derivanti dalla violazione di un “divieto probatorio”, limita tale eccezione alle regole di esclusione di tipo contenutistico (es. informazioni su voci correnti, testimonianza indiretta su dichiarazioni dell’imputato), non alle regole sulla documentazione dell’atto. La mancata videoregistrazione, infatti, attiene al procedimento acquisitivo e non incide sul diritto di difesa, restando l’imputato estraneo alla formazione dell’atto. La scelta del rito abbreviato implica l’accettazione dello stato degli atti e preclude la censura di tali irregolarità.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto generico e reiterativo di questioni già disattese. Ha evidenziato che i giudici di merito avevano fondato la decisione su un complesso di prove convergenti: le dichiarazioni dettagliate della persona offesa, i referti medici, gli interventi della polizia giudiziaria, le testimonianze di familiari e le stesse dichiarazioni della figlia minorenne, che aveva descritto le violenze subite dalla madre e il suo stato di paura. La Corte ha richiamato il principio per cui la persona offesa può essere creduta anche in assenza di riscontri esterni, purché la sua credibilità sia valutata con motivazione adeguata. Ha inoltre ribadito che la natura del reato di maltrattamenti non può essere ridimensionata a mere liti familiari, e che la richiesta di revoca della misura cautelare da parte della vittima non esclude la sussistenza dei maltrattamenti, potendo anzi costituire manifestazione del ciclo della violenza domestica. Ha quindi rigettato anche i motivi relativi all’aggravante e al trattamento sanzionatorio, ritenendo la motivazione congrua e la pena proporzionata.
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