Affinità tra suocera e nuora nel reato di maltrattamenti (Cass. pen. n. 10792/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti contro familiari, la nozione di “persona della famiglia” di cui all’art. 572 cod. pen. include il rapporto di affinità tra suocera e nuora, anche in assenza di convivenza, purché sussista un vincolo interpersonale produttivo di doveri di solidarietà e di assistenza, che si traduca in una stabile comunanza di vita e in reciproche aspettative di sostegno. Il rapporto di affinità, discendente dal matrimonio, è equipollente a quello parentale agli effetti dell’art. 572 cod. pen., essendo la convivenza solo un possibile indicatore, non un requisito indefettibile, del rapporto familiare. La norma tutela ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della coabitazione, essendo sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà.
Il Fatto
L’imputata è stata condannata dal Tribunale di Reggio Calabria, con conferma dalla Corte d’appello, per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della suocera, con cui aveva mantenuto un rapporto di affinità e di reciproca assistenza, pur in assenza di convivenza materiale. La Corte di appello ha rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione.
Avverso la sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione in merito all’attendibilità della persona offesa, sostenendo che le sue dichiarazioni fossero condizionate dalla contrapposizione di interessi derivante dalla causa di separazione coniugale tra il figlio della persona offesa e la moglie; con il secondo motivo, la violazione dell’art. 572 cod. pen., per difetto del legame familiare tra suocera e nuora in assenza di convivenza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che le censure attenevano a questioni di fatto, essendo la valutazione della credibilità della persona offesa riservata al giudice di merito, e che la Corte di appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, basata sulle convergenti dichiarazioni della parte civile e del figlio.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha affermato che l’art. 572 cod. pen., nel punire le condotte di maltrattamento di una “persona della famiglia”, non stabilisce limiti al grado di parentela o affinità, facendo riferimento al concetto di famiglia come comunità di persone unite da vincoli di solidarietà reciproca, assistenza e comunanza di vita. La Corte ha chiarito che il rapporto di affinità tra suocera e nuora, previsto dall’art. 78 cod. civ., è senz’altro rilevante ai fini della nozione di persona della famiglia, anche in assenza di convivenza, purché il rapporto presenti caratteristiche tali da generare un legame stabile di affidamento e solidarietà reciproche, che costituisce il fondamento stesso della famiglia tutelato dalla norma.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini del reato di maltrattamenti, deve considerarsi “famiglia” ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione. Nel caso di specie, pur in assenza di convivenza materiale, la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, aveva accertato che la suocera si occupava del figlio della coppia, cucinava e accudiva il bambino, contribuendo economicamente al ménage familiare, elementi che dimostravano una stabile comunanza di vita di tipo familiare tra suocera e nuora, idonea a integrare il presupposto soggettivo del reato. La Corte ha quindi concluso che la mancanza di convivenza, in presenza di un rapporto di affinità accompagnato da un effettivo legame di solidarietà e assistenza, non esclude la configurabilità del reato di maltrattamenti, e ha rigettato il ricorso.
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