Aggravante dell’incidente stradale e nesso di occasionalità (Cass. pen. Sez. VII n. 8542 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada richiede la sussistenza di un rapporto di instrumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e il verificarsi dell’incidente stradale. È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della sentenza impugnata. Il regime processuale applicabile alla sospensione della prescrizione, per i reati commessi nella vigenza della legge n. 103/2017 (antecedenti al 1° gennaio 2020), resta quello previsto dall’art. 159 cod. pen. nel testo da essa introdotto, non trovando applicazione l’art. 344-bis cod. proc. pen..
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Modena, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Bologna, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992 (guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale) alla pena di dieci mesi di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda. Avverso la sentenza d’appello, l’imputata propone ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione per la mancata esclusione dell’aggravante. Successivamente, è stata depositata una memoria con cui si insiste per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente esamina l’eccezione di improcedibilità, rilevando che il reato, commesso il 29 luglio 2019, ricade nella vigenza della legge n. 103/2017. Pertanto, non è applicabile il nuovo regime di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., ma la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto da tale legge. Ne consegue che il reato non risulta ancora prescritto.
Nel merito, la Corte giudica il motivo di ricorso una pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che riproduce gli stessi motivi di appello senza operare una critica argomentata alla sentenza impugnata (Sez. 6, n. 20377 del 2009, Arnone; Sez. 2, n. 27816 del 2019, Rovinelli).
La Corte valuta quindi la motivazione della sentenza d’appello, ritenendola adeguata e priva di aporie logiche. In particolare, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato l’attendibilità delle dichiarazioni della persona coinvolta nel sinistro, alla guida della bicicletta, in quanto soggetto privo di interessi nel procedimento, e la loro compatibilità con la dinamica dei fatti. Inoltre, è stata sottolineata la minorata capacità di reazione dell’imputata, dovuta all’alterazione psicofisica da assunzione di alcol, che le ha impedito di evitare l’impatto.
Quanto all’aggravante, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che richiede il nesso di occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente (Sez. 4, n. 40269 del 2019; Sez. 4, n. 14267 del 2018). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente accertato che l’alterazione psicofisica ha determinato la minorata capacità di reazione, integrando tale nesso.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.
Nota della Redazione
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