Reddito della società di persone imputato al socio anche se estraneo al (Cass. civ. Sez. V n. 334 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito prodotto da una società di persone in conseguenza dell’attività illecita di taluni soci va imputato a tutti i soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione e senza che rilevi l’estraneità di alcuni di essi al reato. L’imputazione per trasparenza ex art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 opera ope legis quale conseguenza dell’accertamento effettuato nei confronti della società, divenuto definitivo. Ne deriva che il mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale in capo agli organi societari determina il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 anche del reddito imputato per trasparenza ai soci accomandanti.
Il Fatto
Un contribuente, socio di una società in accomandita semplice, impugnava gli avvisi di accertamento Irpef relativi agli anni 2004 e 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria gli imputava il maggior reddito derivante dalla partecipazione societaria, a seguito di accertamento eseguito verso la società e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Il contribuente eccepiva la tardività degli accertamenti e la decadenza del potere impositivo, negando l’applicabilità nei suoi confronti del raddoppio dei termini, in mancanza di responsabilità penale personale. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Amministrazione, escludendo che l’avviso divenuto definitivo verso la società spiegasse effetti verso il socio, in mancanza di prova del suo coinvolgimento nei fatti interni societari. L’Agenzia ricorreva per cassazione; il contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’unitarietà dell’accertamento nelle società di persone, che comporta il litisconsorzio necessario tra società e soci, salvo che il contribuente opponga eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento, o contesti la ripartizione del reddito: è quanto avviene nel caso, ove si controverte della decadenza verso il singolo socio (richiamata Cass. n. 15116 del 2018).
Nel merito, il ricorso principale è fondato. I primi due commi dell’art. 5 del T.u.i.r. imputano i redditi delle società di persone a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Le società di persone non sono soggetti passivi d’imposta, ma centri di riferimento del reddito, attribuito direttamente ai soci. La disposizione ha superato plurimi vagli di legittimità costituzionale (richiamate Corte Cost. n. 201 del 2020, n. 53 del 2001 e n. 55 del 1998), tutti riferiti alla posizione del socio accomandante.
La Corte ribadisce che il maggior reddito da rettifica verso la società va imputato al socio come proprio, ai fini Irpef, in proporzione della quota, anche in caso di accertamento e a prescindere dalla contabilizzazione dei ricavi e dai metodi usati (richiamate Cass. n. 22122 del 2010, n. 3011 del 2007, n. 2899 del 2002, n. 23359 del 2006). Quanto all’attività illecita degli amministratori, il rapporto organico non si interrompe se gli atti sono pertinenti all’oggetto sociale; conseguentemente il reddito realizzato va imputato a tutti i soci, a nulla rilevando che taluni non abbiano concorso nel reato (Cass. n. 13575 del 2007; da ultimo Cass. n. 15999 del 2024). Non è applicabile la deroga relativa ad atti non pertinenti all’oggetto sociale (Cass. n. 11989 del 2015), poiché l’accertamento societario non è stato impugnato e si trattava di costi per operazioni inesistenti.
Il ricorso incidentale, condizionato e ammissibile, è infondato. L’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, prevede il raddoppio dei termini in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati del d.lgs. n. 74/2000. Il raddoppio opera in presenza del presupposto astratto, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del processo penale (richiamate Cass. n. 17586 del 2019, n. 22337 del 2018, n. 11171 del 2016, n. 9974 del 2015; Corte Cost. n. 247 del 2011), restando salvo il controllo del giudice tributario sull’uso non pretestuoso dell’istituto.
In forza del principio di unitarietà dell’accertamento, il riscontro di fatti comportanti obbligo di denuncia verso gli organi societari determina il raddoppio anche del reddito imputato per trasparenza al socio, gli accomandanti essendo dotati di ampi poteri di controllo ex art. 2320 cod. civ. (richiamate Cass. n. 1883 del 2021, n. 26037 del 2016, n. 29404 del 2021). La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.