Agenzie di viaggio extra UE: no detrazione IVA e disapplicazione regime intertemporale (Cass. civ. Sez. V n. 29911 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il disposto dell’art. 74 ter del d.P.R. n. 633/1972, come interpretato dall’art. 55 del d.l. n. 69/2013, costituisce applicazione dell’art. 310 della direttiva 2006/112/CE: non è detraibile né rimborsabile l’imposta assolta in Italia dalle agenzie di viaggio stabilite fuori dall’Unione europea che, quali tour operator, abbiano acquistato beni o servizi compresi nel pacchetto turistico, forniti da terzi a vantaggio dei viaggiatori. Tale limitazione assicura l’attribuzione del gettito allo Stato in cui le prestazioni sono rese ed evita disparità di trattamento rispetto alle agenzie stabilite nell’Unione. Di conseguenza deve essere disapplicato il regime intertemporale dell’art. 55 cit., che fa salvi i rimborsi effettuati e non recuperati entro l’entrata in vigore del decreto, perché comporta una rinuncia alla riscossione e una discriminazione tra contribuenti fondata su un dato casuale.
Il Fatto
Una società di intermediazione turistica stabilita fuori dall’Unione europea aveva ottenuto il rimborso dell’IVA assolta in Italia per l’anno d’imposta 2010. L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per recuperare l’imposta indebitamente detratta, sul presupposto che il rimborso non fosse dovuto alle agenzie di viaggio non stabilite nella UE.
La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello dell’Ufficio, richiamando la portata interpretativa dell’art. 55 del d.l. n. 69/2013 e la clausola di salvezza dei rimborsi già erogati. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo del ricorso principale sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte ricostruisce il quadro normativo richiamando la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui l’art. 74 ter del d.P.R. n. 633/1972, come interpretato dall’art. 55 del d.l. n. 69/2013, dà attuazione all’art. 310 della direttiva 2006/112/CE nella parte in cui esclude la detrazione e il rimborso dell’imposta assolta in Italia dalle agenzie stabilite in Stati fuori dalla UE.
Il Collegio ribadisce che il divieto di detrazione opera unicamente nei confronti dei tour operator esteri che vendono pacchetti turistici ai propri clienti, come affermato da Cass. n. 6423 del 06.03.2020 e Cass. n. 4961 del 27.02.2017. Il regime speciale non si applica, invece, all’agenzia che agisca esclusivamente come intermediario tra il viaggiatore e il terzo fornitore, o che fornisca singoli servizi turistici, secondo Cass. n. 6428 dell’11.03.2025 e Cass. n. 4776 dell’11.03.2016.
La Corte afferma poi che va disapplicata l’ultima parte dell’art. 55 del d.l. n. 69/2013, che fa salvi i rimborsi effettuati e non recuperati entro l’entrata in vigore del decreto. Il regime intertemporale contrasta con l’art. 310 della direttiva 2006/112/CE e comporta un’ingiustificata rinuncia alla riscossione, oltre a una discriminazione tra contribuenti fondata su un criterio meramente temporale e casuale.
Il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato sono invece respinti. La Corte conferma che l’art. 55 del d.l. n. 69/2013 ha funzione di interpretazione autentica dell’art. 74 ter, terzo comma, del decreto IVA e si applica anche alle agenzie stabilite fuori dall’Unione, con conseguente indetraibilità e irripetibilità dell’imposta (Cass. n. 6831 del 14.03.2024; Cass. n. 19723 dell’11.07.2023). La portata retroattiva della norma interpretativa è legittima, perché giustificata da interessi primari quali la corretta riscossione dell’IVA, che alimenta le risorse proprie dell’Unione, e il rispetto del principio di uguaglianza tra contribuenti.
Il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale restano assorbiti dall’accoglimento del ricorso principale, avendo la Corte chiarito che il regime speciale si applica unicamente ai tour operator che vendono pacchetti turistici e non singoli servizi. Spetterà al giudice del rinvio verificare, con riguardo all’anno d’imposta 2010, quale delle due prestazioni la società abbia effettuato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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