Insinuazione tardiva nel fallimento, ritardo non scusabile dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. I n. 3244 del 09.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, l’Amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione devono presentare la domanda nel termine annuale previsto dall’art. 101, ultimo comma, l. fall., decorrente dall’esecutività dello stato passivo. I termini più lunghi stabiliti per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle non costituiscono, di per sé, ragioni di scusabilità del ritardo, rilevando esclusivamente i tempi strettamente necessari a predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione. L’onere di provare la non imputabilità del ritardo grava sull’ente creditore. Una volta venuto meno l’impedimento, la domanda non può essere proposta entro lo stesso termine annuale di cui si è allegata l’impossibilità di osservanza, essendo necessaria l’attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.
Il Fatto
Il Fallimento di una società in liquidazione vedeva dichiararsi inammissibile l’istanza di insinuazione al passivo presentata dall’agente della riscossione per un credito di rilevante importo, in larga parte privilegiato. Il giudice delegato aveva ritenuto non ragionevole il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento, la consegna del processo verbale di constatazione, la notifica degli avvisi di accertamento e il deposito della domanda, escludendo la non imputabilità del ritardo ai sensi dell’art. 101, ultimo comma, l. fall.
Proposta opposizione allo stato passivo, il Tribunale l’aveva rigettata, confermando l’intempestività dell’insinuazione e l’insufficienza della prova offerta dall’ente impositore. L’Amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la curatela ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’orientamento costante secondo cui l’Amministrazione finanziaria e l’esattore devono presentare l’istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale dell’art. 101 l. fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle possano valere come ragioni di scusabilità. Rilevano, a tal fine, solo i tempi strettamente necessari per predisporre i titoli utili alla tempestiva insinuazione, come affermato nella Sez. 1, Sentenza n. 17787 del 2015.
Conosciuta la dichiarazione di fallimento, gli enti devono attivarsi immediatamente, predisponendo i titoli in termini inferiori a quelli massimi di legge, secondo il principio ribadito dalle successive Sez. 6-1, Ordinanza n. 30896 del 2022, Sez. 6-1, Ordinanza n. 20910 del 2011 e Sez. 1, Ordinanza n. 23159 del 2018. Su questa base il primo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., per contrasto con l’orientamento consolidato.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. In tema di domande di insinuazione “ultratardive”, la richiesta non può essere presentata entro lo stesso termine annuale di cui si è allegata l’impossibilità di osservanza; è necessaria l’attivazione del creditore entro un termine ragionevolmente contenuto, nel rispetto del principio della durata ragionevole del procedimento. La relativa valutazione è rimessa al sindacato del giudice di merito, come confermato dalla Sez. 1, Ordinanza n. 11000 del 2022, dalla Sez. 1, Ordinanza n. 18760 del 09.07.2024 e dalle pronunce ivi richiamate.
La Corte esclude, inoltre, la remissione alle Sezioni Unite, non sussistendo il denunciato contrasto: il precedente di Cass. sent. n. 18544-2019 è superato dai principi affermati dalla sent. n. 11000-2022 e dalla giurisprudenza conforme. La pregiudiziale europea è dichiarata inammissibile per genericità della formulazione.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Le ricorrenti sono condannate alle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di una sanzione in favore della controricorrente e di un importo in favore della cassa delle ammende, in ragione del carattere consolidato dei principi applicati e della manifesta inammissibilità dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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