Concordato minore senza transazione fiscale obbligatoria ex art. 88 CCII (Cass. civ. Sez. I n. 14555 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII, l’omologazione del concordato minore mediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria non è subordinata all’obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII. La definizione dei debiti tributari e previdenziali nel concordato minore trova una disciplina specifica e più semplificata nella sezione dedicata a tale istituto, con il necessario intervento dell’OCC. Tale procedura rende incompatibile, ai sensi dell’art. 74, comma 4, CCII, l’applicazione delle più rigide modalità di approvazione previste dall’art. 88, comma 6, CCII, che richiede il previo parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate.
Il Fatto
Un professionista, versando in stato di sovraindebitamento, presentava dinanzi al Tribunale una proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, con transazione fiscale e pagamento parziale del debito erariale, richiedendo in subordine l’accesso alla liquidazione controllata. Unico creditore risultava l’Agenzia delle Entrate, il cui voto negativo era stato espresso dalla Direzione provinciale senza il preventivo parere conforme della Direzione regionale. Il Tribunale rigettava l’omologazione per mancato raggiungimento della maggioranza, ma la Corte di Appello, in sede di reclamo, la accoglieva ritenendo formato il silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII e sussistenti i presupposti per il cram down fiscale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 74, comma 4, e 88, comma 6, CCII, dichiarando assorbiti i restanti motivi. La Corte ha chiarito che il rinvio alle disposizioni del concordato preventivo, previsto dall’art. 74, comma 4, CCII, opera solo per quanto non specificamente disciplinato e “in quanto compatibile”. Tale criterio regolatore, espressamente codificato, supera il più generale meccanismo integrativo dell’analogia di cui all’art. 12, comma 2, preleggi.
La Corte ha evidenziato che il concordato minore è caratterizzato da una significativa semplificazione procedurale rispetto al concordato preventivo. Nel concordato minore, l’OCC ha l’obbligo di comunicare agli enti l’avvenuto conferimento d’incarico, i quali entro quindici giorni comunicano il debito tributario accertato, mentre la relazione particolareggiata dell’OCC deve indicare la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, svolgendo il ruolo assegnato nel concordato preventivo all’attestazione del professionista indipendente.
Da ciò discende che la presentazione agli enti della proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII non è obbligatoria nel concordato minore, non rappresentando una condizione necessaria per falcidiare o dilazionare i crediti erariali e ottenere l’omologazione forzosa ex art. 80, comma 3, CCII. Non risulta pertanto applicabile l’intero procedimento descritto per la transazione fiscale, compreso il comma 6 che richiede il preventivo parere conforme della Direzione regionale.
La Corte ha infine rilevato che la statuizione della sentenza impugnata sulla convenienza della proposta era ultronea rispetto alla ratio decidendi incentrata sul silenzio-assenso, e non aveva considerato l’altro presupposto richiesto dall’art. 80, comma 3, CCII: l’adesione dell’amministrazione finanziaria deve essere determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, comma 1, CCII, situazione non realizzabile in presenza di un unico creditore fiscale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 74 CCII – Proposta di concordato minore
- Art. 79 CCII – Maggioranza per l'approvazione del concordato minore
- Art. 80 CCII – Omologazione del concordato minore
- Art. 88 CCII – Trattamento dei crediti tributari e contributivi