Concorso tra causa naturale e condotta colpevole: responsabilità per intero (Cass. civ. Sez. III n. 14793 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile, quando l’evento dannoso è la conseguenza del concorso tra una causa naturale e una condotta umana colpevole, la responsabilità è ascritta per intero all’autore della condotta, essendo esclusa ogni riduzione proporzionale in ragione della minore incidenza del suo apporto causale. Una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, non tra una causa umana imputabile e una concausa non imputabile o tra una causa naturale e una causa umana imputabile. Il nesso di causalità materiale è infrazionabile: il suo accertamento può avere per esito solo la sussistenza o l’insussistenza, non un suo frazionamento. Se però la causa dell’evento resta ignota o resta indimostrato l’apporto concausale della condotta asseritamente illecita, nessuna condanna risarcitoria può essere pronunciata.
Il Fatto
Il condominio e i proprietari degli immobili convenivano dinanzi al Tribunale di Sondrio la società esecutrice dei lavori di perforazione di un versante montano per la costruzione di una galleria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati dalla riattivazione di una frana quiescente e dallo sconvolgimento dell’equilibrio idrogeologico del sottosuolo. Lo spostamento a valle del versante aveva causato ingenti danni strutturali all’edificio, con inagibilità e necessità di demolizione.
Il Tribunale, con sentenza n. 1297/2017, riconosceva la responsabilità dell’impresa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. nella misura dell’80%, con concorso di colpa degli attori per il restante 20%, accogliendo anche la domanda di manleva verso la compagnia assicurativa. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva l’appello principale delle società e rigettava quello incidentale del condominio, escludendo il nesso di causalità tra i lavori e i danni. Il condominio e i proprietari ricorrono per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui i ricorrenti censuravano la statuizione della Corte territoriale secondo cui il Tribunale si era illegittimamente discostato dalle risultanze della CTU. Il motivo è infondato: giusta o sbagliata che sia, la decisione impugnata è ampiamente motivata e sorretta da precisi riferimenti, il che esclude qualsiasi lacuna motivazionale. Il vizio di motivazione, ove sussistente, deve emergere dalla pronuncia in sé e non dal confronto con elementi estrinseci, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 7053 del 2014. Le censure, per buona parte affidate alla riproposizione di stralci della sentenza di primo grado e della CTU, non evidenziano vuoti argomentativi ma investono l’attività valutativa riservata al giudice di merito. Quanto alla dedotta violazione di legge, la tecnica argomentativa non individua l’errore di interpretazione o applicazione della norma regolatrice, ma un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, sottratta al sindacato di legittimità.
Il nucleo del provvedimento è costituito dai motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente. I ricorrenti contestavano la mancata considerazione del rischio di frana e della criticità geologica del versante, nonché l’attribuzione di rilievo alla pregressa fragilità strutturale dell’edificio quale alternativa causale. La Corte ricostruisce la distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica. A differenza della causalità penale, orientata all’evento e dominata dall’equivalenza delle concause ex art. 41 cod. pen., la causalità civile guarda al danno, perché la responsabilità ruota intorno alla figura del danneggiato e alla più opportuna allocazione delle conseguenze pregiudizievoli.
Proprio il mantenimento della differenza tra i due nessi offre soluzione al problema dell’evento a eziologia multifattoriale e del concorso tra cause umane e cause naturali. Se è processualmente accertato, anche in base al principio del più probabile che non, che l’evento è conseguenza del concorso tra causa naturale e condotta colpevole, la responsabilità è ascritta per intero all’autore della condotta. È esclusa ogni riduzione proporzionale, perché una comparazione del grado di incidenza eziologica può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, non tra una causa imputabile e una concausa non imputabile o naturale. In tal senso la Corte richiama la sentenza n. 159991 del 2011, che ha criticato il precedente di segno contrario n. 975 del 2009: l’accertamento del nesso causale non può essere frazionato, e l’art. 1227 cod. civ., prevedendo la riduzione solo per il concorso della vittima, implicitamente esclude la frazionabilità nel concorso di cause naturali.
Nel caso concreto, però, la Corte territoriale ha escluso che l’antecedente naturale preesistente abbia avuto una qualunque interdipendenza funzionale con la condotta dell’impresa: la causa naturale, costituita dalla debolezza strutturale dell’edificio edificato senza le necessarie precauzioni, è stata considerata all’origine di una serie causale autonoma e indipendente. Manca quindi il presupposto del concorso, e il rigetto delle obiezioni dei ricorrenti consegue a un ostacolo assorbente: la mancata dimostrazione dell’apporto causale della condotta asseritamente illecita. Il quarto motivo, sulle spese, è infondato, rientrando la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione. Il ricorso principale è rigettato e quello incidentale condizionato assorbito, con compensazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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