Onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 14795 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, anche inserite nell’ambito di una frode carosello, essa ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. Non assumono rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi, né la presenza dei documenti di trasporto.

Il Fatto

Una società, attiva nel settore della distribuzione audiovisiva e poi dichiarata fallita, riceveva un avviso di accertamento IVA per l’anno di imposta 2012. L’Amministrazione finanziaria contestava l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, poste in essere con fornitori per far figurare operazioni di importazione come intracomunitarie, con conseguente diniego della detrazione dell’IVA.

La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo la propria estraneità alla frode. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la contribuente non si trovasse nelle condizioni oggettive di conoscibilità della frode. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia, reputando non provata né la consapevolezza della contribuente, né l’esistenza stessa delle operazioni contestate. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, in quanto connessi, e ritiene fondato il secondo, più liquido, con assorbimento del primo. Il motivo attiene alla violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/72, nonché degli artt. 2697 e 2727 e ss. cod. civ., per avere la CTR omesso di trarre dal compendio istruttorio gli elementi presuntivi idonei a fondare la presunzione dell’esistenza della frode e della sua conoscenza da parte della contribuente.

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata della Sezione (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 27555 del 2018; Cass. n. 15369 del 2020) e ricostruisce il riparto dell’onere della prova. L’Amministrazione deve dimostrare, anche in via presuntiva e su elementi oggettivi e specifici, che il destinatario era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo con l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Solo una volta assolto tale onere, il contribuente è tenuto alla prova contraria della diligenza massima esigibile.

La Corte precisa che non rilevano la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. Sul punto contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello — non assumono rilievo neppure il pagamento mediante bonifico e la presenza dei documenti di trasporto: in caso di operazioni soggettivamente inesistenti le operazioni, nella loro materialità, esistono sempre (Cass. n. 20060 del 2015), poiché sono rese al destinatario da un soggetto diverso da quello indicato in fattura.

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso, rilevando che il mezzo di impugnazione non investe la rivalutazione della prova, ma censura la mancata sussunzione della fattispecie nel corretto riparto dell’onere probatorio. Il giudice d’appello ha incentrato la motivazione proprio su elementi che il canone giurisprudenziale considera irrilevanti. Ne consegue l’accoglimento del secondo motivo, l’assorbimento del primo e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il profilo accolto, per quelli assorbiti e per il regolamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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