Subappalto non autorizzato: onere probatorio del subappaltatore creditore (Cass. civ. Sez. I n. 20515 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione in guisa di subappalto del titolo negoziale che fonda la pretesa di corrispettivi per lavori eseguiti per conto di un appaltatore di opere e servizi pubblici opera ex lege, ai sensi dell’art. 118, 11° co., d.lgs. n. 163/2006, quando sia superato il limite di valore ivi previsto. Ne consegue che è la parte che pretende i corrispettivi — nella specie il subappaltatore creditore — a dover dimostrare, alternativamente, il valore circoscritto dell’attività svolta, entro i limiti dell’art. 118, 11° co., d.lgs. n. 163/2006, ovvero l’autorizzazione della stazione appaltante, onde sottrarre il titolo alla nullità ex art. 21 legge n. 646/1982. L’assenza dell’autorizzazione non impedisce la qualificazione come subappalto: ne determina la nullità, rilevabile d’ufficio dal giudice.
Il Fatto
Una società creditrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento della somma portata da una fattura, a titolo di corrispettivo per lavori di pulizia e manutenzione del verde eseguiti lungo strade statali. La società ingiunta proponeva opposizione, sostenendo di non aver mai stipulato alcun appalto o subappalto con la creditrice e che vi era stato, per un periodo limitato, solo un distacco di alcune unità lavorative presso i propri cantieri.
La creditrice replicava di aver concluso l’accordo con l’associazione temporanea di imprese di cui l’opponente era parte, con corrispettivo pattuito da ripartirsi tra le tre imprese associate. Il tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto. La corte d’appello rigettava il gravame. La società ingiunta ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il terzo e il quarto motivo, dichiarandoli fondati. Il terzo denuncia la violazione dell’art. 118 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 1418 cod. civ., per aver la corte territoriale qualificato il rapporto come subappalto in assenza dell’autorizzazione della stazione appaltante; il quarto denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in tema di riparto dell’onere probatorio.
La Corte ricostruisce la cornice normativa richiamando l’art. 21 legge n. 646/1982, che vieta all’appaltatore di opere pubbliche di concedere in subappalto le opere stesse senza autorizzazione dell’autorità competente, sanzionando penalmente il contravventore. Da tempo è affermato che, in mancanza di tale autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica contrasta con norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ.
L’art. 118, 11° co., d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, stabilisce che è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l’impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore alla soglia ivi indicata. Ne deriva una presunzione ex lege: la qualificazione in guisa di subappalto scatta al superamento dei limiti di valore, e tale qualificazione postula, per la validità del titolo, l’autorizzazione della stazione appaltante.
La corte d’appello aveva ritenuto che gravasse sull’opponente la prova dell’esecuzione abusiva di opere in subappalto per importi superiori al limite. La Corte di cassazione rovescia l’assunto: è la parte che pretende i corrispettivi, ovverosia il subappaltatore, a essere onerata della dimostrazione del circoscritto valore dell’attività svolta, onde sottrarre il titolo alla nullità, oppure — se i limiti risultino superati — dell’avvenuta autorizzazione della stazione appaltante.
La Corte chiarisce inoltre che valore contenuto e autorizzazione concorrono a integrare il titolo costitutivo allegato in giudizio e a connotarlo in termini di validità. Da ciò discende il principio enunciato in sede di rinvio ex art. 384, 1° co., cod. proc. civ.: l’onere grava sul creditore. La sentenza è cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione; assorbiti gli altri motivi.
Nota della Redazione
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