Concorso di cause e riduzione equitativa del danno erariale indiretto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 100 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno patrimoniale indiretto, il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti, non esclude di per sé il rapporto di causalità tra la condotta del funzionario e l’evento, salvo che le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinarlo. La presenza di ulteriori concause, riferibili a soggetti non evocati in giudizio, non libera il convenuto ma impone al giudice contabile di ridurre equitativamente l’addebito, ai sensi dell’art. 1226 c.c. e dell’art. 95, comma 1, c.g.c.. È configurabile il danno erariale indiretto anche quando l’esborso dell’ente consegua a una transazione, purché l’accordo non sia irragionevole o diseconomico. La transazione, di regola, non interrompe il nesso di causalità e costituisce solo indice di parametrazione del danno. La mancata partecipazione del convenuto al giudizio civile non preclude al giudice contabile di trarre argomenti di prova dalle risultanze di quel processo.

Il Fatto

La vicenda origina dalla deliberazione con cui un Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000, ha riconosciuto un debito fuori bilancio di euro 70.000, derivante dalla condanna dell’ente al risarcimento del danno in favore di un proprio dipendente.

La condanna civile traeva origine dall’atto con cui il vicesindaco, nel 2011, aveva comunicato la revoca del nulla osta necessario per la proroga dell’incarico di collaborazione esterna del dipendente presso il Piano sociale di Zona. La Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con sentenza n. 91/2024, ha condannato il vicesindaco, a titolo di colpa grave, al pagamento di euro 40.349,12, dimezzando l’importo richiesto in ragione dell’apporto causale del Sindaco, non citato in giudizio, ed escludendo il potere riduttivo. L’appellante ha impugnato la decisione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha anzitutto respinto il primo motivo, con cui si negava rilievo alle risultanze del giudizio civile perché l’appellante non vi aveva preso parte e perché il danno derivava da una transazione, non da una pronuncia definitiva. La Corte ha ribadito che il Giudice contabile può trarre argomenti di prova dal processo civile, nonostante l’estraneità del convenuto, in assenza di specifiche disposizioni limitative dettate solo in ambito di responsabilità medica (art. 9, comma 7, l. n. 24/2017). La transazione stipulata dall’ente è stata ritenuta ragionevole e conveniente, e quindi inidonea a interrompere il nesso di causalità.

Anche il secondo motivo è stato respinto. Il tenore letterale della nota — che revoca esplicitamente il nulla osta — non lascia dubbi sulla sua qualificazione, tanto più che la nomina di un nuovo responsabile del settore rendeva superflua un’apposita revoca per i soli compiti connessi alla posizione interna. La condotta è stata inoltre ritenuta in aperta violazione dell’art. 79, comma 14, del Regolamento comunale, che attribuisce alla Giunta la competenza sulla revoca e richiede un provvedimento motivato.

Il nucleo del decisum riguarda il terzo e il quinto motivo. La Corte ha richiamato gli artt. 40 e 41 c.p., pacificamente applicabili in sede di responsabilità amministrativa, secondo cui il concorso di cause non elimina il rapporto causale, salvo che le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l’evento. Nella specie, i successivi comportamenti dell’amministrazione non integrano cause uniche e sufficienti, poiché senza la nota del vicesindaco il danno non si sarebbe verificato.

La Corte ha però valorizzato un profilo quantitativo: alla condotta del Sindaco, già considerata dal primo giudice, si aggiunge quella colposa degli organi del Piano di Zona, che hanno omesso le opportune verifiche sulla effettiva esistenza della delibera giuntale di revoca, non coinvolti nel giudizio di primo grado. Su questa base ha ridotto equitativamente l’addebito a un terzo della somma azionata, pari a euro 27.000,00.

Il quarto e il sesto motivo sono stati respinti: la conoscenza della normativa regolamentare dell’ente costituisce condotta esigibile in capo a un amministratore pubblico, a prescindere dal titolo di studio; e il mancato esercizio del potere riduttivo non richiede motivazione. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *