Indennizzo abbattimento capi bufalini e responsabilità erariale per dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 130 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità per l’indennità di abbattimento di capi bufalini infetti quando il beneficio costituisce un contributo di scopo, finalizzato al risanamento epidemiologico, che inserisce l’allevatore come parte attiva della filiera pubblica di eradicazione, con conseguente rapporto di servizio. Nel periodo di riferimento la responsabilità amministrativo-contabile è limitata ai soli fatti dolosi, dovendosi intendere il dolo come volontà dell’evento dannoso e non come mera consapevole violazione degli obblighi di servizio. La sola presentazione dell’istanza, con allegazione completa e veritiera della documentazione, non integra il dolo, nemmeno nella forma eventuale, se l’amministrazione ha istruito e accolto la richiesta senza gli opportuni approfondimenti.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di un’azienda agricola per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’Azienda Sanitaria Locale, della somma di € 89.536,35 oltre accessori, a titolo di illecita percezione dell’indennità per l’abbattimento di bestiame infetto corrisposta nel 2022.
L’azione traeva origine dalla segnalazione dell’Asl, che aveva accertato il mancato adeguamento dell’azienda alle prescrizioni sulla biosicurezza, con conseguente interdizione triennale dall’accesso al beneficio. Il convenuto eccepiva il difetto di giurisdizione, qualificando l’indennizzo come mero ristoro della perdita subita, e contestava il nesso di causalità e l’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La disciplina di riferimento, europea e nazionale, insieme alla legge della Regione Campania n. 3/2005 e alla D.G.R. n. 207/2019, attribuisce all’allevatore molteplici obblighi di collaborazione e attuazione delle misure di profilassi, rendendolo soggetto indispensabile per il contenimento della malattia.
Da ciò deriva che l’indennizzo non è erogato per finalità solidaristiche, ma per un obiettivo pubblico definito; il percettore è inserito in un sistema che lo vede compartecipe fattivo del programma delle autorità, con un collegamento funzionale che integra il rapporto di servizio. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 4511 del 2006 e le Sezioni Unite n. 1774 del 2013, n. 23897 del 2015 e n. 22114 del 2014.
Nel merito, il Collegio ha applicato il criterio della ragione più liquida, dando priorità alla ragione di rigetto più evidente. Decisiva è risultata l’assenza del comportamento doloso. L’art. 21 del D.L. n. 76/2020 limita, per i fatti commessi nel periodo di riferimento, la responsabilità contabile ai casi in cui il danno sia dolosamente voluto.
Il Collegio ha quindi ricostruito il dolo erariale in chiave penalistica, richiedendo la volontà dell’evento dannoso e non la sola consapevolezza della violazione degli obblighi di servizio. Nella specie, il convenuto ha presentato l’istanza allegando tutta la documentazione richiesta, senza omissioni né dichiarazioni non veritiere, e l’Asl ha istruito la pratica esprimendo parere positivo, senza i dovuti approfondimenti sui controlli già effettuati. Tali contegni non possono ricadere sul convenuto.
Escluso anche il dolo eventuale, per il quale la Corte richiama Corte conti Sicilia, Sez. App., n. 62 del 2023, il convenuto è stato assolto, con rimborso delle spese legali a carico dell’Azienda Sanitaria Locale.
Nota della Redazione
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