Resa del conto giudiziale solo per debito di custodia, non di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 186 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale presuppone la qualifica di agente contabile e l’esistenza di un effettivo debito di custodia. Elemento discriminante tra il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, obbligato alla resa, e il consegnatario per debito di vigilanza, non obbligato, è la gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con un obbligo restitutorio dei beni in deposito. In difetto di tale presupposto, non sussiste l’obbligo di rendere il conto e il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione. Il mero obbligo di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso configura la posizione di agente amministrativo, estraneo alla giurisdizione contabile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte è investita di un giudizio di conto relativo all’esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti di un dipendente di un Comune, chiamato in qualità di consegnatario di beni mobili dell’Ente locale. Il conto giudiziale è stato presentato dall’interessato con riferimento a un presunto debito di custodia sui beni medesimi.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha depositato conclusioni chiedendo di dichiarare l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’Amministrazione. La questione centrale attiene quindi alla distinzione tra le due figure e alla conseguente sussistenza dell’obbligo di resa del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la gestione oggetto del conto non riguarda beni o materie per i quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta, più propriamente, di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente locale.

Tali beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e risultano pertanto esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale, secondo canoni consolidati nella pluriennale giurisprudenza contabile, richiamata con pronunce della Sezione centrale e delle Sezioni territoriali, tra cui la Sezione giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023.

La Corte individua lo spartiacque tra le due posizioni nell’elemento della gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurano l’obbligo restitutorio dei beni in deposito.

Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto giudiziale, anche negli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Esso grava soltanto sul consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

Nel caso concreto, la natura eterogenea dei beni e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino conducono a escludere l’obbligo di resa. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale, con restituzione del conto all’Amministrazione e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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