Concorso di colpe e interruzione del nesso causale nel sinistro stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 7487 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato colposo da sinistro stradale, la ricostruzione della dinamica e dell’eziologia dell’incidente, la valutazione delle condotte dei singoli utenti e la determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per inadeguatezza della motivazione. Le condotte imprudenti dei conducenti coinvolti non integrano causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso causale quando non presentino carattere di eccezionalità, abnormità e straordinarietà, tale da configurare un percorso causale completamente atipico. Non interrompe il nesso la causa sopravvenuta che non inneschi un rischio nuovo e incommensurabile rispetto a quello originario, rientrando nel novero dei rischi che il garante era chiamato a governare.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare dell’impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento di una strada provinciale, è stato ritenuto responsabile, per colpa, della morte di un automobilista, deceduto a seguito di un impatto frontale con un altro veicolo verificatosi su un tratto interessato dal cantiere.
La Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna emessa dal Tribunale, escludendo che le condotte di guida imprudenti dei due conducenti coinvolti potessero valere come causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso eziologico. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione della legge penale in relazione all’art. 41, comma 2, cod. pen. e omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Muovendo dalla ricostruzione del fatto, ha ricordato che la Provincia aveva imposto alla società appaltatrice l’interdizione della circolazione mediante chiusura totale con idonei sbarramenti. Poiché era stata invece realizzata una pista temporanea transitabile, con segnaletica del tutto inadeguata, si era creato un pericoloso flusso veicolare alternato con sistematica invasione dell’opposta corsia, in violazione dell’art. 21, comma 2, cod. strada.
Secondo un orientamento consolidato, la valutazione delle condotte degli utenti della strada e l’accertamento delle relative responsabilità integrato un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Sez. IV n. 54996 del 2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. IV n. 37838 del 2009, Tarquini, Rv. 245294). Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto gravemente colposa la condotta del ricorrente, che, pur onerato e sollecitato, non aveva adottato le cautele necessarie per scongiurare il rischio di incidenti.
La Corte ha precisato che l’interruzione del nesso causale deve essere esclusa ogni volta che la condotta sopravvenuta non sia caratterizzata da eccezionalità, abnormità e straordinarietà, ovvero da circostanze tali da stravolgere il normale corso degli accadimenti. Il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento ricomprende anche il processo non completamente avulso dall’antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico e imprevedibile (Sez. IV n. 25689 del 2016, Di Giambattista, Rv. 267374; Sez. II n. 17804 del 2015, Vasile, Rv. 263581). Costituisce eccezione l’ipotesi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e incommensurabile rispetto al rischio originario (Sez. IV n. 18800 del 2016, Bonanni, Rv. 267255).
Nel caso esaminato, le cautele omesse miravano proprio a rendere effettiva l’interdizione al traffico e a garantire sicurezza e fluidità della circolazione. La sequenza causale ha quindi trovato origine nella condotta del garante, mentre le concorrenti violazioni degli automobilisti non hanno introdotto un rischio eccentrico rispetto a quelli governabili. Il motivo, oltre a sollecitare una rivalutazione di merito, è risultato aspecifico.
Quanto alle attenuanti generiche, i giudici di merito le avevano riconosciute in regime di prevalenza, riducendo la pena nella misura massima consentita. Il trattamento più favorevole riservato al coimputato dipendeva dall’individuazione di una diversa pena base, motivata dalla necessità di differenziare la dosimetria in relazione alle modalità della condotta. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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