Concorso docenti, punteggio calcolato sul titolo di accesso dichiarato in domanda (TAR Veneto n. 1181 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, il punteggio del titolo di accesso si determina esclusivamente sul titolo dichiarato nella domanda di partecipazione, in alternativa tra diploma di laurea e abilitazione specifica, non essendo consentita la valorizzazione del titolo più favorevole. Il punto A.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023 configura i due titoli come alternativi. Il principio di autoresponsabilità del candidato preclude all’Amministrazione ogni sostituzione nella scelta del titolo da valorizzare, a tutela della par condicio. Non integra disparità di trattamento la difformità rispetto a prassi applicative di altre sedi regionali, non essendo configurabile alcun obbligo di conformarsi a un’interpretazione non corretta.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 e D.M. n. 205/2023, per la classe di concorso di Scienze giuridico-economiche nella regione Veneto. All’esito delle prove e della valutazione dei titoli gli è stato attribuito un punteggio complessivo che non gli ha consentito di rientrare nel contingente dei posti disponibili. Con decreto del 7 luglio 2025 l’Ufficio Scolastico Regionale ha poi integrato la graduatoria ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 45/2025, convertito dalla legge n. 79/2025, inserendo il ricorrente tra gli idonei.
Il candidato ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria, la graduatoria stessa e il decreto integrativo, dolendosi del mancato riconoscimento di ulteriori 12,5 punti che sarebbero derivati dalla valorizzazione del voto di laurea. In sede cautelare il Tar ha rigettato l’istanza di sospensiva; il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ritenendo meritevole di approfondimento nel merito la questione del titolo di accesso da valorizzare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. L’interesse del ricorrente non si esaurisce nella partecipazione alle nomine, ma è volto a ottenere un posizionamento più favorevole in graduatoria, con eventuale ingresso tra i vincitori. La questione centrale investe l’interpretazione del punto A.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023, che identifica alternativamente come titolo di accesso il diploma di laurea, purché integrato dai 24 CFU/CFA, ovvero l’abilitazione specifica.
La struttura del sistema concorsuale evidenzia che i requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 del bando — possesso congiunto di laurea e abilitazione, ovvero laurea con servizio pregresso o con 24 CFU/CFA — configurano canali di accesso distinti. Corrispondentemente la tabella di valutazione distingue i due possibili titoli di accesso, e il punto e virgola che li separa è espressivo di tale alternativa. Una volta dichiarato in domanda il titolo di accesso, è su quello dichiarato che va calcolato il punteggio.
Il ricorrente aveva indicato quale titolo di accesso l’abilitazione per la specifica classe di concorso. La circostanza che la domanda prevedesse l’opzione congiunta “laurea e abilitazione”, riferita ai requisiti di ammissione, non implica che entrambi i titoli dovessero essere autonomamente valorizzati ai fini del punteggio. La tesi del favor partecipationis non trova riscontro nella lex specialis, che in alcun punto prevede sommatoria o selezione automatica del titolo più conveniente.
Il Collegio richiama il principio di autoresponsabilità quale cardine delle procedure concorsuali: è sulle dichiarazioni rese che si struttura la valutazione comparativa, con riflessi immediati sulla par condicio. L’Amministrazione non può sostituirsi al candidato senza alterare gli equilibri della selezione. Infondato è anche il motivo sul difetto di istruttoria e di motivazione, avendo l’Amministrazione esposto le ragioni della propria scelta, riconducibile all’automatismo del sistema informatico fondato sulla normativa e sulla dichiarazione resa.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto all’operato di altra sede regionale, il Tribunale osserva che l’eventuale prassi difforme non può fondare un obbligo di conformarsi a un’interpretazione non corretta. Il principio di uguaglianza non impone l’estensione di prassi illegittime. Il motivo relativo agli artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/1990 è privo di autonoma consistenza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della non univoca interpretazione della disciplina di gara.
Nota della Redazione
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