Valutazione preventiva negativa: mancata impugnazione delle carenze documentali e difetto di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 229 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso un provvedimento plurimotivato di diniego di valutazione preventiva, quando il ricorrente abbia censurato soltanto alcuni dei motivi posti a fondamento dell’atto e non anche le carenze documentali autonomamente ostative indicate dall’Amministrazione. L’eventuale accoglimento delle censure relative ai profili di incompatibilità urbanistica e paesaggistica non determinerebbe l’annullamento dell’atto, che resterebbe comunque valido in virtù delle carenze istruttorie riscontrate, le quali imporrebbero all’Amministrazione una nuova determinazione all’esito di un rinnovato esame della documentazione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato residenziale sito in area collinare e già destinato ad alloggio dei custodi di un serbatoio idrico cittadino, richiedeva al Comune una valutazione preventiva ex art. 21 della L.R. 15/2013 per la sistemazione di un tratto di strada campestre preesistente, finalizzata a garantire l’accesso all’immobile a familiari affetti da disabilità motorie. L’Amministrazione comunicava esito negativo, ritenendo l’intervento in contrasto con il R.D. 523/1904, il PTPR, il PTM, il PSAI e il PUG, nonché affetto da rilevanti carenze documentali. Il ricorrente impugnava il diniego articolando cinque motivi di censura avverso i soli profili di incompatibilità con la normativa di settore, sostenendo la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni applicabili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato il carattere plurimotivato del provvedimento impugnato, il quale fondava la decisione negativa sia sui profili di contrasto normativo sia sulle carenze documentali della richiesta. In particolare, l’Amministrazione aveva evidenziato l’incoerenza della perimetrazione delle aree di proprietà, la possibile ricaduta dell’intervento su mappali di terzi, l’assenza di elaborati di sovrapposizione tra la viabilità di progetto e i vincoli, nonché l’omessa indicazione puntuale delle opere di sostegno previste. Il TAR ha quindi osservato come il ricorrente avesse concentrato le proprie doglianze esclusivamente sui profili di incompatibilità con la disciplina urbanistica e paesaggistica, senza censurare le riscontrate carenze documentali.

Ad avviso del Collegio, questa omissione è dirimente sotto il profilo dell’interesse ad agire. L’eventuale accoglimento delle censure proposte non avrebbe infatti condotto all’annullamento dell’atto, poiché la valutazione negativa sarebbe comunque rimasta sorretta dalle carenze istruttorie non contestate, le quali avevano impedito all’Amministrazione un completo esame della fattispecie. Anche il parere dell’U.I. Ecorete, richiamato dall’Ente a sostegno della propria determinazione, confermava che la realizzabilità dell’intervento sarebbe stata subordinata al rispetto di condizioni verificabili solo all’esito dell’esame della documentazione completa.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di ipotesi in cui la rimozione del provvedimento non avrebbe comunque determinato l’effetto utile perseguito dal ricorrente, richiedendosi comunque una nuova valutazione dell’Amministrazione. Le peculiarità della fattispecie hanno giustificato la compensazione delle spese di lite. La pronuncia conferma il principio secondo cui, in presenza di un provvedimento fondato su plurime ragioni autonome, il ricorrente ha l’onere di censurarle tutte, pena l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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