Obbligo di conformarsi al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario (TAR Veneto n. 1183 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per assicurare l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato la pubblica amministrazione a un facere infungibile. L’azione è ammissibile quando risulti accertato il passaggio in giudicato della pronuncia e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, con sentenza n. 166/2025 pubblicata il 1° aprile 2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore di una docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di complessivi 1.000,00 euro, e a rifondere le spese di lite.

La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata in forma esecutiva il 17 aprile 2025 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell’amministrazione e dell’Avvocatura dello Stato. All’inerzia del Ministero la ricorrente ha reagito proponendo ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina del commissario e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza, mentre la notifica in forma esecutiva è avvenuta il 17 aprile 2025. È decorso, pertanto, il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella legge n. 30/1997.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile anche sotto il profilo dell’astratta esperibilità del rimedio. Il provvedimento da eseguire è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che rientra tra i titoli la cui statuizione ineseguita può trovare attuazione mediante l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che abilita l’azione proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, provvedendo a costituire la carta elettronica con accredito della somma di 1.000,00 euro, da spendersi non oltre il ventiquattresimo mese decorrente dalla costituzione della carta.

L’adempimento deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza. In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di subdelega, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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