Annullato il diniego di iscrizione in white list per vizi istruttori e motivazionali ereditati dall’interdittiva (TAR Molise n. 201 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list), che recepisca integralmente i contenuti di una informazione antimafia interdittiva ministeriale, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione allorché l’interdittiva a monte sia stata annullata dal giudice amministrativo per gli stessi vizi. L’autorità procedente è tenuta a valutare tutte le risultanze acquisite, incluse quelle non negative provenienti dagli organi di polizia, e a compiere una autonoma valutazione globale degli elementi, non potendo limitarsi a richiamare formule di stile o a mutuare acriticamente le conclusioni altrui. La prognosi di pericolo di infiltrazione mafiosa postula un ragionamento induttivo di tipo probabilistico assistito da un attendibile grado di verosimiglianza, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dell’edilizia, impugnava dinanzi al TAR Molise il provvedimento con cui la Prefettura di Isernia aveva rigettato la richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list). Il diniego era stato adottato in via consequenziale rispetto alla informazione antimafia interdittiva emessa dalla Struttura per la Prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno, del cui contenuto il provvedimento prefettizio richiamava integralmente le risultanze. L’interdittiva ministeriale era stata tuttavia già annullata dal TAR Lazio, in accoglimento del ricorso della medesima società, per vizi istruttori e motivazionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ravvisando l’assorbente fondatezza delle censure relative ai vizi istruttori e motivazionali che affliggevano il gravato provvedimento. Tali vizi, come evidenziato dalla ricorrente, erano stati mutuati dall’interdittiva ministeriale del 3 aprile 2025, della quale il diniego prefettizio aveva recepito i contenuti. Il Collegio ha richiamato integralmente la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’interdittiva, condividendone le argomentazioni.
La pronuncia richiamata ha posto in luce come l’Amministrazione non avesse considerato le numerose note informative delle Forze di Polizia che escludevano elementi ostativi a carico della società e dei suoi principali esponenti. I giudici hanno rilevato che le risultanze favorevoli non erano state nemmeno menzionate nelle premesse del provvedimento, il quale si limitava a riportare gli atti posti a fondamento della valutazione negativa. La mancata considerazione di tali elementi ha determinato un quadro contraddittorio, non essendo chiaro se la società fosse irrimediabilmente esposta alla sfera di influenza di soggetti precedentemente colpiti da interdittive.
Il TAR ha quindi ribadito il principio per cui l’informativa interdittiva richiede una valutazione discrezionale del pericolo di infiltrazione mafiosa, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico che non esige la prova oltre ogni ragionevole dubbio ma implica una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. Tale prognosi deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, ma l’autorità è comunque tenuta a valutare tutte le risultanze acquisite, incluse quelle non negative, e solo all’esito di una globale valutazione può formulare il giudizio probabilistico. Nel caso di specie, la mancata considerazione delle note favorevoli e l’acritico recepimento dell’interdittiva annullata hanno inficiato la legittimità del diniego, con conseguente annullamento del provvedimento e rinnovazione del potere amministrativo.
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Nota della Redazione
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