Patrocinio a spese dello Stato: impugnabile il decreto di inammissibilità dell’istanza (Cass. pen. Sez. IV n. 2782 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il magistrato dichiara inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, con ricorso al Presidente del Tribunale al quale appartiene il magistrato che lo ha emesso, al pari del provvedimento di rigetto. L’apparente discrasia tra l’art. 97, che distingue inammissibilità, concessione e rigetto, e l’art. 99, che menziona solo il rigetto, va risolta in senso estensivo, perché diversamente si creerebbe un irragionevole vuoto di tutela e si precluderebbe la liquidazione dell’attività difensiva già espletata, decorrendo l’ammissione, in caso di accoglimento, dalla prima istanza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; con decreto del 6 giugno 2023 l’istanza era stata dichiarata inammissibile per superamento del limite di reddito, sul rilievo di errori di calcolo e di una erronea nozione di convivenza rilevante per il reddito familiare.
Proposta opposizione, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, con provvedimento del 10 maggio 2024, la dichiarava a sua volta inammissibile, ritenendo il rimedio dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 esperibile solo contro i decreti di rigetto e non contro le declaratorie di inammissibilità, essendo sempre possibile riproporre l’istanza. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. c) e d), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV accoglie il ricorso e richiama un proprio precedente, Sez. IV n. 29384 del 26/05/2022, secondo cui il provvedimento di inammissibilità dell’istanza può essere impugnato ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 al pari del rigetto.
Sul piano letterale la Corte riconosce che non vi è coincidenza tra i provvedimenti adottabili dal magistrato, elencati dall’art. 97 (inammissibilità, concessione, diniego), e quelli impugnabili ai sensi dell’art. 99, che menziona il solo rigetto. Questa apparente discrasia va però superata in via sistematica.
Rileva, in primo luogo, che il provvedimento di inammissibilità, come quello di rigetto o di accoglimento, deve essere motivato e comunicato all’istante. Rileva, soprattutto, la necessità di non creare un vuoto di tutela nelle ipotesi in cui il decreto di inammissibilità sia illegittimo.
La Corte confuta l’argomento della riproponibilità dell’istanza: è vero che l’inammissibilità non risolve il diritto all’ammissione e indica solo un adempimento non eseguito, ma la nuova istanza farebbe decorrere il beneficio dalla sua presentazione, con la conseguenza che l’attività difensiva già svolta non sarebbe liquidabile. L’impugnazione, in caso di accoglimento, fa invece decorrere gli effetti dalla prima istanza.
Il principio vale a maggior ragione nel caso concreto, poiché il procedimento era già definito e non era possibile riproporre l’istanza. La Corte aggiunge che il procedimento di opposizione non è soggetto alle preclusioni del giudizio civile di cognizione in tema di produzione documentale, e che l’art. 94, terzo comma, d.P.R. n. 115/2002 consente l’acquisizione della documentazione anche successivamente. Il giudice dell’opposizione, per l’effetto devolutivo del rimedio, deve esaminare l’istanza e verificarne i presupposti negati dal primo giudice. Il provvedimento è quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza competente per territorio.
Nota della Redazione
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