Interrogatorio preventivo per reato ostativo: atto illegittimo ma non abnorme (Cass. pen. Sez. 2 n. 30212 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari dispone l’interrogatorio preventivo in un caso in cui la legge non lo prevede è illegittimo, ma non integra gli estremi dell’atto abnorme e non è perciò impugnabile con ricorso per cassazione. L’interrogatorio preventivo, introdotto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., è espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e non determina la stasi del procedimento, ben potendo il pubblico ministero rinnovare la richiesta di misura cautelare. Il ricorso del pubblico ministero avverso tale provvedimento è pertanto inammissibile anche per difetto di interesse concreto e attuale, quando l’interrogatorio sia già stato espletato e la richiesta cautelare rigettata.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Cremona richiedeva l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato per i reati di rapina ed estorsione, evidenziando la sussistenza del pericolo di reiterazione.
Il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 15.04.2026, disponeva invece l’interrogatorio preventivo dell’indagato, non perché il caso rientrasse tra le ipotesi previste dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., ma per instaurare un contraddittorio in vista di una possibile riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 588 cod. pen. e per i dubbi sul dolo specifico. Il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo la natura abnorme del provvedimento e chiedendone l’annullamento senza rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che la previsione dell’interrogatorio preventivo, introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), della legge 9 agosto 2024, n. 114, opera salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., oppure l’esigenza di cui alla lett. c) in relazione ai delitti dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen..
Nel caso in esame la previsione non si applicava, a fronte del pericolo di reiterazione posto dal pubblico ministero a base della richiesta e trattandosi di rapina aggravata commessa con violenza alla persona, rientrante nei casi ostativi alla fissazione dell’interrogatorio preventivo. Il provvedimento è dunque illegittimo.
Tale illegittimità non basta però a qualificarlo come abnorme. Richiamando le Sezioni Unite n. 25957 del 26/03/2009, n. 26 del 24/11/1999 e n. 17 del 10/12/1997, la Corte ricorda che l’abnormità riguarda solo i provvedimenti avulsi dal sistema o che determinano l’irrimediabile stasi del procedimento, sotto il profilo strutturale o funzionale. Il provvedimento impugnato non presenta tali connotati: l’interrogatorio preventivo rientra nei poteri del giudice, non blocca il procedimento, non pregiudica la difesa e comporta anzi maggiori garanzie partecipative.
La Corte ravvisa inoltre una carenza di interesse in capo al ricorrente, essendo l’interrogatorio già avvenuto e la richiesta cautelare rigettata. L’interesse deve essere concreto e attuale, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 29529 del 25/06/2009 e, da ultimo, da Sez. 6 n. 3743 del 13/01/2026. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 588 c.p. – Rissa
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 291 c.p.p. – Procedimento applicativo
- Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari