Indulto e opposizione ex art 667: riesame della pena residua (Cass. pen. Sez. I n. 12377 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, ma di istanza diretta al medesimo giudice per ottenere una decisione in contraddittorio. Non trova pertanto applicazione il principio devolutivo, che limita il potere del giudice ai capi e punti specificamente impugnati. Di conseguenza, quando sia intervenuta la declaratoria di estinzione delle pene irrogate con alcune delle sentenze facenti parte del cumulo, il giudice dell’esecuzione deve pronunciarsi sull’intera domanda di indulto e ricostruire con precisione lo stato dell’esecuzione, applicando il beneficio nella quantità ancora disponibile. Il riconoscimento della continuazione incide in modo definitivo sul trattamento sanzionatorio, e la sua caducazione non consegue all’estinzione della pena relativa a uno solo dei reati uniti.
Il Fatto
Un soggetto, condannato con tre distinte sentenze, proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la dichiarazione di estinzione delle pene e l’applicazione dell’indulto. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava estinte per decorso del tempo le pene irrogate con due sentenze, ma respingeva la richiesta di applicare l’indulto anche alla pena irrogata con una terza sentenza, rilevando che la precedente decisione contraria non era stata impugnata.
Il ricorrente censurava l’ordinanza per violazione di legge in relazione all’art. 672 cod. proc. pen. e per vizio della motivazione, sostenendo che il beneficio era già stato concesso e che la sopravvenuta estinzione delle altre pene ne imponeva l’applicazione sull’intera pena residua. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Il passaggio centrale riguarda la natura giuridica dell’opposizione disciplinata dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen.. Richiamando le Sezioni Unite n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, Caspar Hawke, Rv. 220577, il Collegio ribadisce che essa non è un mezzo di impugnazione, ma una mera istanza rivolta allo stesso giudice per ottenere una decisione in contraddittorio.
Da tale qualificazione deriva una conseguenza processuale rilevante: all’opposizione non si applicano le norme sulle impugnazioni e, in particolare, non opera il principio devolutivo. La motivazione dell’ordinanza impugnata — che aveva escluso ogni riesame “perché sul punto non è stata effettuata opposizione” — è pertanto erronea. Il giudice dell’esecuzione doveva pronunciarsi sulla domanda relativa alla concedibilità dell’indulto sull’intera pena irrogata con la sentenza del Tribunale di Milano.
La Corte osserva inoltre che il beneficio era già stato applicato, entro il limite di due anni e sei mesi di reclusione, non solo alla pena oggetto di quel titolo, ma anche alle pene poi dichiarate estinte. La decisione di estinzione riverberava quindi effetti sull’accoglibilità dell’istanza di estensione del beneficio.
Il Collegio esamina poi lo stato dell’esecuzione. Dal provvedimento di cumulo del pubblico ministero risulta che le pene erano state poste in esecuzione e che, calcolato l’effetto dell’indulto ancora godibile, la pena residua era stata determinata in due anni di reclusione. L’ordinanza del 08 febbraio 2024 aveva concesso l’indulto solo in parte. La sopravvenuta declaratoria di estinzione delle altre pene rende concretamente eseguibile solo la pena irrogata con la sentenza del Tribunale di Milano, ampiamente inferiore alla quantità di indulto ancora applicabile.
La Corte chiarisce infine che il riconoscimento della continuazione incide in modo definitivo sul trattamento sanzionatorio. L’estinzione della pena relativa a uno solo dei reati uniti non elimina la continuazione già ritenuta, ma esclude soltanto l’eseguibilità della parte di pena dichiarata prescritta. Il giudice del rinvio dovrà perciò ricostruire con precisione lo stato dell’esecuzione e applicare l’indulto nella quantità ancora disponibile, con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi enunciati.
Nota della Redazione
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