Principi di diritto (Massima) In tema di maltrattamenti contro familiari, il reato è di mera condotta e il comportamento della vittima, anche consistente nel ritornare a convivere con l’autore della violenza, non rileva ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato, né incide sulla credibilità delle sue dichiarazioni, costituendo anzi un’evenienza prevedibile e tipica del c.d. ciclo della violenza domestica. La causa di non punibilità di cui all’art. 649, comma 1, cod. pen., prevista per i delitti contro il patrimonio commessi in danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente, discendente, affine in linea retta, adottante o adottato, ha natura di causa di esclusione della punibilità in senso stretto, rispondente a ragioni di opportunità politica, ed è pertanto norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica al convivente more uxorio, neppure dopo l’introduzione del comma 1-bis che estende la causa di non punibilità alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Treviso, con conferma della Corte d’appello di Venezia, per i delitti di maltrattamenti ai danni della convivente, commessi dal maggio 2016 al 15 febbraio 2018, e di appropriazione indebita aggravata dall’abuso di coabitazione, commessa dopo tale data. La persona offesa aveva descritto un rapporto segnato da condotte autoritarie, coercitive e violente, consistenti in isolamento sociale, dipendenza economica, aggressioni fisiche (lesioni certificate), minacce e insulti, nonché nella sottrazione di tutti i suoi effetti personali.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, che la condanna per maltrattamenti era fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta credibile nonostante i suoi plurimi ritorni dal compagno, che secondo la difesa avrebbero dovuto escluderne l’attendibilità; con il secondo motivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen., da estendersi analogicamente anche al convivente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha richiamato il consolidato principio secondo cui il reato di maltrattamenti è di mera condotta, tale da rendere il comportamento dell’autore l’unico oggetto di accertamento per valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo integrano, non rilevando la reazione della vittima o le sue condotte antecedenti, contestuali o successive. Ha osservato che la non credibilità della persona offesa non può essere desunta dai suoi ritorni dal compagno violento, il cui significato prescinde dagli ulteriori dati informativi oggettivi che i giudici di merito hanno reputato determinanti per provare l’ipotesi accusatoria. La Corte ha inoltre sottolineato che la massima di esperienza invocata dalla difesa (“chi è maltrattato non torna”) è smentita sia dai dati esperienziali, che inquadrano i comportamenti della vittima all’interno del c.d. ciclo della violenza domestica (fasi di crescita della tensione, esplosione della violenza, riappacificazione), sia dalle stesse fonti normative sovranazionali (Convenzione di Istanbul, Direttiva 2024/1385/UE), che individuano il ritorno della vittima come un fattore di rischio tipico delle dinamiche abusive e manipolatorie. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU che vieta allo Stato di lasciare impunite le sofferenze inflitte, anche quando la vittima non cooperi o assuma comportamenti rischiosi, e ha concluso che il riavvicinamento della persona offesa all’autore delle violenze non incide sulla sua credibilità, costituendo anzi un’evenienza prevedibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità analogica dell’art. 649, comma 1, cod. pen. al convivente. Ha qualificato la disposizione come causa di esclusione della punibilità in senso stretto, rispondente a ragioni di opportunità politica (tutela della pace familiare) e non a ragioni di colpevolezza, e pertanto norma eccezionale ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, non suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti. Ha osservato che la successiva introduzione del comma 1-bis, che estende la causa di non punibilità alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, ha attribuito rilievo a una convivenza formalizzata e documentalmente riscontrabile, differenziandola dalla convivenza de facto, ritenuta meno stabile perché revocabile in qualsiasi momento. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità dell’art. 649 per la mancata estensione ai conviventi, sottolineando la non meccanica assimilabilità tra la convivenza e il rapporto di coniugio, e la tendenziale stabilità di quest’ultimo. La Corte ha infine precisato che la diversa qualificazione dell’art. 384 cod. pen. come scusante soggettiva, operata dalle Sezioni Unite Fialova, non è estensibile all’art. 649 cod. pen., che ha natura e ratio diversi.
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