Ricettazione e furto: discrimine e astensione non legittimo impedimento (Cass. pen. Sez. 2 n. 7539 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, evocando la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., miri a una rivalutazione del merito o alla proposizione di ricostruzioni alternative del fatto, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto ai parametri della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.. In tema di trattazione cartolare, la dichiarata adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria non costituisce legittimo impedimento se interviene successivamente allo scadere del termine per la richiesta di trattazione orale. Il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è immune dal sindacato di legittimità se la motivazione non è contraddittoria o manifestamente illogica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato due imputati per il reato di ricettazione di un’autovettura. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per non essere stato riconosciuto il delitto di furto, l’erronea applicazione degli artt. 648 e 624 cod. pen., la violazione delle norme sul legittimo impedimento e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, in quanto i motivi proposti erano manifestamente infondati o generici. Quanto al primo ricorso, la Corte ha precisato che la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., non essendo tale norma “presidiata” da sanzioni processuali. In ogni caso, la doglianza si risolveva in una censura valutativa del fatto, preclusa in sede di legittimità, non essendo consentito prospettare ricostruzioni alternative. La Corte ha inoltre evidenziato come la presenza di attrezzi idonei allo smontaggio del veicolo e l’avvenuta asportazione di parte dell’allestimento interno deponevano contro la tesi difensiva.
Con riferimento al secondo ricorso, la Corte ha ritenuto generico il motivo concernente la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non confrontandosi con gli elementi fattuali indicati nella sentenza impugnata. Ha giudicato, altresì, manifestamente infondato il motivo relativo al legittimo impedimento, richiamando il consolidato orientamento per cui l’adesione all’astensione dalle udienze, se successiva al termine per la richiesta di trattazione orale, non può costituire impedimento.
Quanto alla qualificazione del fatto come furto o ricettazione, la Corte ha ribadito che l’elemento della guida del veicolo non è di per sé idoneo a discriminare tra la responsabilità per la ricettazione e la mera connivenza, essendo emersa una chiara azione criminale condivisa. Infine, ha escluso l’applicabilità della particolare tenuità del fatto, reputando non illogico il riferimento alla gravità della condotta, avuto riguardo al valore del bene e al contributo della condotta ai circuiti illeciti di ricettazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso