Omessa impugnazione della graduatoria finale e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 4633 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale qualora il candidato non abbia impugnato la graduatoria finale del concorso, pubblicata nelle forme indicate dalla lex specialis. La mancata impugnazione della graduatoria definitiva, divenuta inoppugnabile, determina il consolidamento dell’esclusione, non potendo l’eventuale annullamento del provvedimento medio tempore impugnato produrre alcun effetto utile per l’interessato, atteso che la graduatoria implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso pubblico per l’assunzione di allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del 23 dicembre 2020. Non superata la prova orale, tenutasi nel dicembre 2022, per aver conseguito un voto inferiore a quello minimo previsto dal bando, impugnava il provvedimento di esclusione e gli atti presupposti. Il Tribunale, con ordinanza del 2025, segnalava la possibile improcedibilità del ricorso e la necessità di integrare la documentazione per l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma la ricorrente non forniva alcun riscontro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente non aveva impugnato la graduatoria finale del concorso, pubblicata il 5 giugno 2023. Tale omissione ha comportato il definitivo consolidamento della sua esclusione, non potendo più trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento delle censure avverso l’originario provvedimento.
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui è onere del ricorrente seguire l’andamento delle operazioni concorsuali e verificare le sopravvenienze, come la graduatoria finale, pubblicata nelle forme previste dalla legge di gara. La mancata impugnazione della graduatoria si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione, poiché la graduatoria non è conseguenza inevitabile dell’atto lesivo, implicando nuove valutazioni di interessi di soggetti terzi.
In secondo luogo, il Collegio ha respinto definitivamente l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 subordina il beneficio alla mancanza di condanne per determinati reati e alla sussistenza dei limiti di reddito. La ricorrente, nonostante il sollecito del giudice, non ha fornito la documentazione richiesta a comprova del possesso dei requisiti, con conseguente rigetto dell’istanza.
La natura della controversia e l’esito del giudizio hanno infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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