Autotutela e riesame: il TAR Puglia annulla il diniego prefettizio che ignora la sentenza di appello (TAR Puglia n. 253 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e la revoca della licenza di porto d’armi costituiscono espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, finalizzato a prevenire l’abuso delle armi e sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. In tale ambito, le esigenze lavorative del privato assumono portata recessiva rispetto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, non potendo condizionare la valutazione circa l’affidabilità del soggetto. In sede di riesame, su istanza di parte, l’amministrazione è però tenuta a valutare compiutamente le sopravvenienze fattuali e giuridiche, tra cui una sentenza penale di appello che, riformando la condanna di primo grado, abbia radicalmente mutato i presupposti del provvedimento ablativo. La mancata considerazione di tali elementi configura eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.
Il Fatto
Il titolare di un istituto di vigilanza privata impugnava dinanzi al TAR Puglia il provvedimento con cui il Prefetto di Bari aveva revocato la licenza di porto di pistola per difesa personale e contestualmente disposto il divieto di detenzione di armi. Il provvedimento traeva origine dalla condanna, in primo grado, del ricorrente per lesioni personali, conseguente a una colluttazione verificatasi presso la sede dell’azienda. In pendenza del giudizio amministrativo, la Corte d’appello di Bari riformava integralmente la sentenza di condanna, assolvendo il ricorrente e dichiarando estinto il reato per remissione di querela. Sul presupposto di tale sopravvenienza, l’interessato presentava istanza di annullamento in autotutela, rigettata dalla Prefettura con il diniego gravato con i secondi motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando gli artt. 11, 39 e 43 del regio decreto n. 773/1931 (TULPS), evidenziando come la licenza di porto d’armi costituisca un provvedimento permissivo in deroga al divieto generale di cui all’art. 699 cod. pen., funzionale alla prevenzione dell’abuso delle armi. In tale prospettiva, il giudizio di affidabilità è stato qualificato come espressione di latissima discrezionalità amministrativa, non sindacabile se non in presenza di manifesta illogicità. In applicazione di tali principi, il ricorso introduttivo è stato respinto: la revoca del porto d’arma non costituiva un automatismo conseguente alla condanna penale, ma l’esito di un’autonoma valutazione della condotta del ricorrente, ritenuta dalla Prefettura incompatibile con i requisiti di buona condotta.
Il Collegio ha inoltre disatteso la censura relativa alla strumentalità della licenza rispetto all’attività lavorativa, affermando che le esigenze professionali non possono conformare le valutazioni tecnico-discrezionali in materia di sicurezza pubblica e che il rinnovo dell’autorizzazione alla vigilanza privata, concernendo un distinto procedimento, non era idoneo a dimostrare la contraddittorietà dell’azione amministrativa. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 167 cod. pen. in tema di sospensione condizionale della pena, il TAR ha chiarito che la Prefettura non ha posto in essere un ragionamento per automatismi, avendo valorizzato il dato sostanziale della condotta accertata dal giudice penale.
I secondi motivi aggiunti avverso il diniego di autotutela sono stati, invece, accolti. Il TAR ha rilevato che la Prefettura, nel rigettare l’istanza di riesame, aveva omesso di considerare la sentenza della Corte d’appello di Bari, munita di attestazione di irrevocabilità, che aveva completamente riscritto l’accertamento fattuale posto alla base della revoca. Il diniego, fondato sulla mera pendenza del ricorso giurisdizionale e sulla mancanza di nuovi elementi, è stato ritenuto viziato da difetto di istruttoria e da eccesso di potere per travisamento dei presupposti. La disparità di trattamento è emersa, infine, dalla circostanza che la medesima sentenza era stata valorizzata in procedimenti analoghi riguardanti soggetti coinvolti nella stessa vicenda penale.
Il TAR ha, pertanto, annullato il diniego opposto all’istanza di autotutela, disponendo la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione ai fini dell’attualizzazione del giudizio di affidabilità del ricorrente, anche alla luce della riforma della sentenza penale di primo grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.