Restituzione in termini tardiva e silenzio sull’istanza inammissibile in cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 8211 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’appello, investito di istanza di restituzione in termini proposta oltre il termine dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., non è tenuto a pronunciarsi sulla stessa, essendo l’istanza tardiva e indirizzata ad autorità funzionalmente non competente; il silenzio serbato su tale richiesta non integra vizio di motivazione del provvedimento che abbia respinto la domanda di rescissione del giudicato. Il difetto di risposta su un’istanza inammissibile non determina, di per sé, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato, innanzi alla Corte d’appello di Palermo, istanza di rescissione del giudicato e, in subordine, di restituzione in termini per proporre impugnazione. Con successiva memoria, preso atto che dagli atti emergeva un’effettiva conoscenza del procedimento di primo grado, rinunciava alla domanda di rescissione e insisteva per la sola restituzione in termini, deducendo che la notifica dell’avviso di fissazione non era stata effettuata, ai sensi dell’art. 158, comma 8-bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia, ma a un avvocato erroneamente individuato come tale.
La Corte d’appello respingeva l’istanza di rescissione, ravvisando un’ignoranza colpevole della condannata, e nulla rispondeva sulla richiesta di restituzione in termini. Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza di motivazione proprio su quest’ultima domanda.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla domanda di rescissione, il giudice dell’appello aveva correttamente individuato la disciplina applicabile nel previgente testo dell’art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., applicabile ratione temporis prima della c.d. riforma Cartabia, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018).
In base a tale norma, il condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo può ottenere la rescissione solo se prova che l’assenza è derivata da una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La Corte d’appello aveva escluso tale evenienza, avendo accertato che il decreto di citazione in giudizio era stato notificato a mani presso il carcere di Rebibbia e che la condannata, resasi irreperibile e venuta meno all’obbligo di comunicare il mutamento di domicilio, aveva manifestato un sostanziale disinteresse per l’esito del giudizio.
Quanto alla restituzione in termini, la Corte ha riconosciuto che il giudice dell’appello non aveva risposto alla memoria difensiva, ma ha precisato che non era tenuto a farlo. L’istanza era, infatti, tardiva — essendo stata presentata oltre il termine dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. — e, per di più, indirizzata ad autorità funzionalmente non competente.
Il silenzio su una domanda inammissibile, conclude la Corte, non vizia la motivazione dell’ordinanza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 158 c.p.p. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
- Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 629-bis c.p.p. – Rescissione del giudicato