Rescissione del giudicato inammissibile per nullità relativa al difensore (Cass. pen. Sez. II n. 3057 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rescissione del giudicato di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. è mezzo di impugnazione straordinario finalizzato a travolgere il giudicato quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell’imputato, derivante dalla sua incolpevole ignoranza della celebrazione del processo. Non è pertanto esperibile per dedurre nullità endoprocedimentali, quali l’omessa comunicazione al difensore del differimento dell’udienza, che non attengono alla vocatio in iudicium e avrebbero dovuto essere eccepite nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione. La nullità conseguente all’omesso avviso al difensore di fiducia resta assoluta, ma non può essere fatta valere con il rimedio rescissorio, che non può surrogare il ricorso per cassazione né la richiesta di rimessione in termini.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 09/05/2024, ha rigettato l’istanza di rescissione proposta avverso una precedente sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., divenuta irrevocabile. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto infondata la doglianza secondo cui il difensore non aveva ricevuto la notifica del verbale di udienza recante il rinvio fissato a seguito di legittimo impedimento, poiché all’udienza era presente il difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Il condannato ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 420-ter cod. proc. pen. e 24 Cost. per lesione del diritto di difesa. Il ricorrente ha sostenuto che, in caso di impedimento del difensore, in assenza di nomina di un sostituto e con la sola presenza di un difensore prontamente reperibile, dovrebbero applicarsi le previsioni dell’art. 420-ter cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione II ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rilevando l’incoerenza tra la richiesta azionata e i presupposti del rimedio rescissorio. Il ricorrente ha lamentato una nullità endoprocedimentale e non una incolpevole mancata conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell’imputato, che costituisce il solo presupposto legittimante la rescissione.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui è inammissibile la richiesta ex art. 629-bis cod. proc. pen. quando le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese nel merito, ovvero sanate dal giudicato in difetto di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 27134 del 18/05/2023, El Hadji). Nello stesso senso si è chiarito che la rescissione del giudicato non è esperibile per l’omessa comunicazione alle parti del differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla vocatio in iudicium, deve essere eccepita con gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 29731 del 05/06/2024).
La Corte ha inoltre valorizzato le Sezioni Unite (n. 15498 del 26/11/2020, Lovric), che hanno qualificato la rescissione come mezzo straordinario e strumento di chiusura del sistema, volto a ripristinare il corretto corso del processo solo a fronte di violazioni dei diritti partecipativi correlate all’art. 420-bis cod. proc. pen. L’ignoranza del processo non deve essere imputabile all’imputato, né come volontaria diserzione né come colposa negligenza.
Quanto al richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite Maritan (n. 24630 del 26/03/2015), il Collegio ha precisato che essa afferma bensì la nullità assoluta per l’omesso avviso al difensore di fiducia, ma non autorizza a farla valere con la rescissione. Nel caso concreto il pregiudizio è risultato riferibile al difensore e alla sua partecipazione all’udienza di appello, senza che la nullità fosse stata devoluta secondo i rimedi possibili. La Corte ha quindi concluso per l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Nota della Redazione
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